𝗕𝗲𝗻𝗶 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 Con l'Ordinanza n. 22664/2024 la Cassazione ha sancito che non solo è detraibile l’IVA sugli acquisti di beni strumentali relativi alla fase di start up ma essa è detraibile ancorché l’avvio dell’attività di impresa avvenga in un momento successivo rispetto al momento in cui il bene strumentale è stato acquistato. A giudizio della Suprema Corte, infatti, il decorso del tempo non è ostativo all’applicazione del principio di inerenza, salvo che si accerti l’estraneità di tali acquisti all’attività imprenditoriale complessivamente intesa. Sono queste le conclusione dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22664 del 12 agosto 2024.
Post di Studio Coggiola | Commercialista e Consulente del Lavoro
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Nel complesso scenario dell’acquisto di quote societarie, l'approccio metodologico è determinante per garantire sicurezza e trasparenza. Ma quali sono le clausole fondamentali di un #contrattopreliminare? Come può un avvocato assicurare che l'intera operazione di #cessionequote sia priva di rischi? Il contributo esplora nel dettaglio perché la conclusione di un preliminare può fare la differenza tra un’acquisizione sicura e un investimento incerto. Dalle clausole sulle dichiarazioni e garanzie ai vincoli relativi alla gestione nel periodo interinale, ogni aspetto richiede competenza giuridica per prevenire sorprese sgradite. L’articolo esplora l'importanza del contratto preliminare nell’assicurare la corretta trasferibilità delle #partecipazioni in una #srl o #startup. Qui il testo integrale: https://lnkd.in/dRuBCKap
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➡️ Esaminiamo l’impatto della “nuova” scissione con scorporo sulla gestione IVA delle società coinvolte. ☝️ Sebbene presenti similitudini con il conferimento, è importante sottolineare che la scissione non costituisce una cessione di beni. Continua a leggere 🔗 https://lnkd.in/dQyGbmSv Articolo a firma ✍️ su #commercialistatelematico #commercialista #commercialisti #scissione
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LA TRASFORMAZIONE DI UNA DITTA INDIVIDUALE IN SOCIETA’ A RESPONSABLITA’ LIMITATA Vantaggi: 1) Separare il patrimonio dell’imprenditore da quello della società. 2) Avere più soci e investitori. 3) Limitare la responsabilità dei soci in caso di debiti (nei limiti del capitale sociale). 4) Possibilità di pagare meno tasse in caso di fatturato maggiore di 85000 € Come si effettua la trasformazione: Occorre un atto di conferimento. Con il conferimento si trasferiscono i beni della ditta alla S.R.L in modo da garantire la continuità aziendale con ovvi vantaggi anche nelle relazioni con le banche ai fini del mantenimento e del miglioramento della finanziabilità. Il conferimento non è un atto di vendita e avviene in neutralità fiscale cioè non si devono versare tasse e non determina plusvalenze né minusvalenze. Posso trasferire i beni della ditta, i dipendenti, l’avviamento, il marchio, i beni strumentali, il magazzino e tutto ciò che ha una valutazione economica. In cambio del conferimento ricevo quote societarie. Poiché non si tratta di un atto di vendita di beni dalla ditta alla S.R.L si otterrà il primo notevole risparmio di imposte. Il presupposto per la trasformazione societaria è la perizia di stima dei beni oggetto di conferimento che viene effettuata tramite un revisore legale. Occorre inoltre l’intervento di un notaio ed è opportuno che l’intero processo di trasformazione sia condotto da un avvocato esperto in dinamiche societarie. La tempistica dell’operazione va dai 7 ai 15 giorni lavorativi. Il costo della consulenza, inclusi i costi del revisore e la stima dei beni, va dai 3500 ai 15000 € per le operazioni più complesse. Per info sulla fattibilità per singole posizioni https://lnkd.in/djgNWqNp
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Nota & annota! Quando la proprietà o il controllo non si rivelano idonei alla individuazione del "Titolare effettivo", si deve ricorrere alla formula residuale del comma 5) dell'art.20 del d.lgs 231/2007. In questi casi, è importante annotare a fascicolo, a futura memoria, la procedura seguita per la sua individuazione relativamente al percorso seguito o al ragionamento fatto, in aderenza al precetto normativo di cui al comma 6) dello stesso articolo. Il ricorso alla "formula residuale", in alcuni casi, potrebbe sottendere una "dissimulazione" finalizzata a favorire una opacità di sistema avuto riguardo ai capitali originali per l'avvio dell'attività economica, da tenere in debita considerazione ai fini della successiva valutazione nella operatività del rapporto continuativo.
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Al fine di individuare agli effetti tributari un trasferimento di azienda o ramo di azienda l'oggetto della cessione deve rappresentare un insieme funzionale di elementi (beni, contratti ecc.) di per sé idoneo a consentire l'inizio o la continuazione dell'attività economica da...
Ramo di azienda: per l'esercizio occorre la connessione funzionale - ItaliaOggi.it
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𝐋𝐚 #𝐬𝐜𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐞 “𝐝𝐫𝐢𝐛𝐛𝐥𝐚” 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 ✒ Lo schema di D.lgs. di riforma dell'#IRPEF e dell'#IRES, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024, interviene sulla disciplina fiscale della scissione con scorporo, di cui all’art. 2506.1 c.c., ossia dell'operazione di scissione a favore di una o più beneficiarie con attribuzione delle partecipazioni non al socio bensì direttamente alla scissa stessa. Con l’inserimento del nuovo comma 15-ter dell’art. 173 del #TUIR, viene colmato un vuoto normativo che negli ultimi mesi aveva generato profili di incertezza sul trattamento fiscale di tale operazione, la quale configura una modalità alternativa al conferimento per trasferire aziende o singoli asset in favore di società neocostituite. 📑 In sintesi, in coerenza con il principio di #neutralitàfiscale tipico della scissione la nuova norma prevede: 📍la continuità dei valori fiscali (ovvero la partecipazione ricevuta dalla società scissa assume lo stesso valore fiscale dei beni oggetto di scorporo); 📍che la partecipazione ricevuta dalla scissa si considera detenuta per lo stesso periodo di detenzione dei beni oggetto di scorporo con conseguente immediata applicazione della disciplina #PEX in presenza degli altri requisiti richiesti dalla norma (cosa non permessa nei conferimenti in realizzo controllato ex art. 177 TUIR a causa di un’interpretazione restrittiva dell'#AdE); 📍una ripartizione proporzionale delle posizioni soggettive (perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze Ace) sulla base del valore contabile delle attività e passività scorporate rispetto al patrimonio netto contabile della scissa risultante dal bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia della scissione; 📍la qualificazione fiscale di riserve di capitali dell’incremento di patrimonio netto della beneficiaria. 💡 In conclusione la scissione con scorporo si pone come interessante alternativa al conferimento in realizzo controllato al fine di: 👉costituire una holding di famiglia; 👉creare livelli intermedi della catena partecipativa; 👉suddividere le differenti attività svolte al fine di una gestione industriale più efficace. Il team di operazioni straordinarie di Studio Rock è a vostra disposizione per una consulenza: https://lnkd.in/dj43W5Td #studiorock #scissioneconscorporo #operazionistraordinarie #restructuring #holding #studiorocknews
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L’Esperto Risponde La domanda Una società in accomandita semplice, partecipata al 50% da una società a responsabilità limitata (accomandante), consegue un utile nel 2023 di 100mila euro. Nel medesimo anno ha distribuito utili per 80mila euro. La Srl, nel modello Redditi Sc 2024, indicherà 50mila euro nel rigo RF58 e 40mila euro nel rigo RF36, quale variazione in diminuzione. È corretta questa impostazione?
La Srl riporta gli utili della Sas partecipata nel rigo RF36
ntplusfisco.ilsole24ore.com
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Importante passo verso l'#innovazione nel settore delle società a responsabilità limitata con la #dematerializzazione delle quote delle #Srl. Questa pratica sostituirà il tradizionale supporto cartaceo con documenti digitali, facilitando processi amministrativi e riducendo i costi operativi. Con la dematerializzazione, le quote delle Srl vengono registrate e scambiate in forma elettronica, eliminando la necessità di gestire fisicamente documenti cartacei. Ciò offrirà maggiore flessibilità e tempi di trasferimento più rapidi, semplificando le operazioni di compravendita e agevolando la partecipazione di #investitori nazionali e stranieri. Oltre che, last but not least, la detenzione di tali titoli all’interno dei propri #portafogli con tutti i vantaggi che ne conseguono per la relativa gestione.
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Interessante fattispecie decisa dal #Tribunale di #Milano che consente una riflessione in tema di #opzione di acquisto inserita in un contratto di #affitto di #azienda (tra parti in bonis). Grazie per la segnalazione Giurisprudenza delle Imprese e Alberto Nico
✅Il #TribunalediMilano ha affermato che il diritto di opzione si inserisce in una fattispecie a formazione progressiva della volontà contrattuale, inizialmente costituita da un accordo avente ad oggetto l’irrevocabilità della proposta del promittente ed, in seguito, dalla eventuale accettazione del promissario, che, saldandosi immediatamente con la proposta irrevocabile precedente, perfeziona il negozio giuridico di trasferimento. ➡Nel contratto di affitto di azienda, in mancanza di una pattuizione specifica di un corrispettivo per l’esercizio del diritto di opzione del complesso aziendale, lo stesso è da considerarsi conferito a titolo gratuito, non essendo l’onerosità un requisito necessario previsto dall’art. 1331 c.c. Inoltre, la mancata previsione di un corrispettivo per l’opzione costituisce indice del fatto che le parti abbiano determinato l’ammontare del canone non già quale corrispettivo di utilizzazione dell’azienda ma quale corresponsione frazionata anticipata del prezzo per l’acquisto dell’azienda alla prevista scadenza. 🔸Massima a cura di Alberto Nico. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Societario
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#press 〰️ 𝐋𝐚 𝐬𝐜𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐨 𝐚 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐚̀ 𝐧𝐞𝐨𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐭𝐞 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑖 Giovannella Condò 𝑒 Laura Castorina 𝑝𝑒𝑟 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑒&𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖 𝑑𝑒 Il Sole 24 Ore L’articolo 51, c. 3 del Lgs. 2 marzo 2023, n.19, in attuazione della Direttiva Europea, UE n. 2019/2121, ha modificato l’articolo 2506 c.c., ampliando l’elenco delle scissioni cd. “atipiche”. Con tale previsione è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della “𝐬𝐜𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐨” in favore ad una o più società beneficiaria neocostituite mediante assegnazione di azioni o quote non ai soci, bensì alla società scissa. La #scissione mediante scorporo consente di 👉 realizzare il trasferimento di parte del patrimonio della scissa a una o più società di nuova costituzione e le azioni/quote di quest’ultima vengono assegnate alla stessa società scissa e non ai suoi soci. 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 ... https://lnkd.in/dzuTGWAi #MNpress #MilanoNotai #dirittosocietario #patrimonio
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