Consiglio di Stato, sentenza n. 7704 del 20 settembre 2024 Il Consiglio di Stato conferma la sentenza n. 2949/2023 del Tar Lombardia e, dopo aver affermato la piena legittimazione delle associazioni del settore a presentare questo tipo di azione, condanna la Pubblica amministrazione per il ritardo maturato nella gestione delle domande di emersione, ribadendo il principio giurisprudenziale secondo cui il termine massimo per concludere la procedura di emersione non può mai superare i 180 giorni. Il ritardo è stato grave e sistematico e ha assunto, a parere dei giudici di Palazzo Spada, “proporzioni di vero e proprio “fenomeno” di diffusa e cronicizzata mala gestio amministrativa”, tali per cui la sentenza del Tar Lombardia di accoglimento del ricorso non poteva che essere confermata. Nello specifico, in presenza di adeguate risorse finanziarie, come nel caso della procedura di emersione per la quale sono stati stanziati mezzi economici ad hoc, l’inefficienza della Pubblica amministrazione non può essere giustificata da presunte difficoltà derivanti dall’elevato numero di domande o dalla presunta presenza di numerosi tentativi di falsificazioni. Anzi, il Consiglio di Stato chiarisce che, nella gestione delle procedure di regolarizzazione delle persone straniere, le misure correttive – di tipo organizzativo, semplificatorio ed acceleratorio – sono state intempestive, cioè “tardivamente adottate” dalla Pubblica Amministrazione solo dopo la diffida presentata ex art. 3 del D.lgs. n. 198/2009, mentre avrebbero dovuto e potuto essere adottate “ab origine o quanto meno…prima della presentazione dell’odierno ricorso”. La sentenza è di fondamentale importanza anche perché, come anticipato, conferma la legittimazione e l’interesse ad agire delle associazioni del settore, chiarendo che l’azione collettiva contro l’inefficienza dell’azione amministrativa
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Consiglio di Stato, sentenza n. 7704 del 20 settembre 2024 Il Consiglio di Stato conferma la sentenza n. 2949/2023 del Tar Lombardia e, dopo aver affermato la piena legittimazione delle associazioni del settore a presentare questo tipo di azione, condanna la Pubblica amministrazione per il ritardo maturato nella gestione delle domande di emersione, ribadendo il principio giurisprudenziale secondo cui il termine massimo per concludere la procedura di emersione non può mai superare i 180 giorni. Il ritardo è stato grave e sistematico e ha assunto, a parere dei giudici di Palazzo Spada, “proporzioni di vero e proprio “fenomeno” di diffusa e cronicizzata mala gestio amministrativa”, tali per cui la sentenza del Tar Lombardia di accoglimento del ricorso non poteva che essere confermata. Nello specifico, in presenza di adeguate risorse finanziarie, come nel caso della procedura di emersione per la quale sono stati stanziati mezzi economici ad hoc, l’inefficienza della Pubblica amministrazione non può essere giustificata da presunte difficoltà derivanti dall’elevato numero di domande o dalla presunta presenza di numerosi tentativi di falsificazioni. Anzi, il Consiglio di Stato chiarisce che, nella gestione delle procedure di regolarizzazione delle persone straniere, le misure correttive – di tipo organizzativo, semplificatorio ed acceleratorio – sono state intempestive, cioè “tardivamente adottate” dalla Pubblica Amministrazione solo dopo la diffida presentata ex art. 3 del D.lgs. n. 198/2009, mentre avrebbero dovuto e potuto essere adottate “ab origine o quanto meno…prima della presentazione dell’odierno ricorso”. La sentenza è di fondamentale importanza anche perché, come anticipato, conferma la legittimazione e l’interesse ad agire delle associazioni del settore, chiarendo che l’azione collettiva contro l’inefficienza dell’azione amministrativa
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Nello scorso articolo abbiamo approfondito il tema del Registro dei Titolari Effettivi, annunciando la sentenza del Tar del Lazio che sanciva l’infondatezza dei ricorsi effettuati da alcune associazioni fiduciarie. Per effetto di questa sentenza ritornava valido il termine dell’11 aprile 2024 per la comunicazione dei dati relativi alla titolarità effettiva. Ora il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate dalle associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR dello scorso 9 aprile, sospendendone l’esecutività, e ha fissato le udienze per la trattazione del merito dei ricorsi in appello il 19 settembre 2024. Per approfondire, leggi l’articolo. #bfaecosistema #RegistroTitolariEffettivi
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Vi propongo un mio intervento/commento sui ritardi e i tempi discrezionali delle Pubbliche Amministrazioni. Non può del resto predicarsi, all’interno dell’ordinamento, l’esistenza di un’attività amministrativa doverosa – perché in riscontro a istanza di parte – che possa essere esercitata secondo tempi totalmente rimessi all’arbitrio dell’autorità procedente, così sottraendosi al rispetto del chiaro dettato dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e dell’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Il TAR della Lombardia lo chiarisce nei confronti del Ministero dell'Interno e della Prefettura... un principio cui non possono considerarsi estranee le altre PA. https://lnkd.in/dy6-7z4X
Ritardo sistematico dell’amministrazione nella gestione dei procedimenti
https://www.diritto.it
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🔔 Condividiamo la pubblicazione di una interessante sentenza del Consiglio di Stato che accoglie l’appello promosso dal nostro Studio - con gli avv.ti prof. Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Jacopo d'Auria – avverso la sentenza del Tar Lazio che aveva rigettato il ricorso avverso le sanzioni irrogate dall’AGCOM per lo sforamento degli obiettivi di qualità del servizio universale. ➡ La sentenza in esame, accogliendo integralmente la tesi sostenuta dal nostro Studio, ha riformato la decisione del giudice di primo grado e annullato la sanzione dell’Autorità poiché l’AGCOM avrebbe dovuto declinare gli obiettivi attenendosi alle tempistiche stabilite dalla stessa amministrazione, fissandoli entro la fine dell’anno precedente rispetto a quello in cui avrebbero dovuto operare. Pertanto, in virtù del principio di legalità e certezza del diritto e della conseguente necessità che la regola di comportamento sia predeterminata rispetto al tempo della condotta, viene escluso che un operatore economico possa essere sanzionato per lo sforamento dagli obiettivi tardivamente determinati (anche con minimo ritardo) rispetto al termine ultimo, ossia oltre la fine dell’anno precedente. La decisione per esteso è disponibile cliccando al seguente link: https://lnkd.in/dNw2HWV5 #amministrativo #giurisprudenza #TLC
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Ferme le considerazioni già esposte in merito all’incomprensibile superficialità motivazionale con cui il TAR Lazio, con sentenza 6839/2024, ha respinto i ricorsi avverso l’illegittima inclusione delle Fiduciarie ex DM 16.1.95 all’interno del novero degli “Istituti giuridici affini” al Trust, una luce pare, adesso, intravedersi nelle motivazioni con cui il Consiglio di Stato, in data 17.5 u.s., sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ha accolto l’istanza cautelare in appello segnalando, tra l'altro, la possibile proposizione di una questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE. Si attende l’esito auspicabilmente positivo, stante quanto emerso, di altre istanze cautelari presentate da Fiduciarie. E ciò, a fortiori, ove si consideri che le Fiduciarie hanno sofferto (più di ogni altro) l’illegittima propria assimilazione ai Trust, ad opera di un normatore secondario che ignora quale sia la ratio dell’estensione dell’obbligo segnaletico della titolarità effettiva risiedente incontrovertibilmente nell’esclusiva esigenza di estendere i presidi AML/CFT in capo a coloro che, prima di allora, ne erano privi; presidio, questo, già vigente in capo alle Fiduciarie quali “soggetti obbligati” ex d.lgs. 231/2007. A latere del citato obbligo segnaletico va menzionata l’emersione del dirompente, potenziale venir meno della riservatezza dei dati dei propri Clienti, che, per le Fiduciarie, rappresenta l’indefettibile ragion d’essere dell'Istituto, normativamente disciplinato, si rammenta, da quasi un secolo. Nella vicenda che ci occupa è da segnalare infine la tematica della (adombrata) sanzionabilità di coloro che, durante gli spazi temporali di efficacia dell’obbligo segnaletico, non abbiano provveduto a porre in essere alcun adempimento (per di più fortemente sospettato, anche iussu judicis, di illegittimità); sanzionabilità che è da escludere attesa la pendenza dei termini per l'esperibilità degli atti giurisdizionali a difesa, pendenza ragionevolmente impeditiva di alcuna forma di responsabilità alla luce del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, della l. 689/1981, secondo cui, rispettivamente, «ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa» e «(n)on risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto (…) nell'esercizio di una facoltà legittima (…)». Non si tollererebbe invece alcuna inerzia segnaletica laddove, esaurita ogni disponibile azione difensiva, venissero confermati gli obblighi di che trattasi, dovendosi dimostrare, in caso di contestazione, di aver posto in essere le previste segnalazioni sulla titolarità effettiva nei tempi tecnici (incomprimibili) strettamente (e ragionevolmente) necessari, aggiungendo possibilmente di avere per tempo pianificato ed adottato, nelle more dello svolgimento dell’intrapreso iter giurisdizionale, ogni iniziativa utile a ridurre i tempi per il completamento degli adempimenti di legge.
Il 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐨 con le 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐞 cautelari del 𝟏𝟕 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 ha disposto la 𝐬𝐨𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 dell’esecutività delle 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐀𝐑 𝐋𝐚𝐳𝐢𝐨 che avevano 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐢𝐧𝐭𝐢 𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐬𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐮𝐥𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 MIMIT 29 settembre 2023 relativo al 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢. #registrotitolarieffettivi #titolarieffettivi #ConsigliodiStato #TARLazio #AML #adeguataverifica
Registro titolari effettivi: il Consiglio di Stato sospende le sentenze del TAR
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COME CAMBIA L'AZIONE REVOCATORIA DAL CCII ALLA NUOVA PROPOSTA DI DIRETTIVA? La tutela spinta della continuità aziendale nel Codice della Crisi sta arrivando a sacrificare principi come la par condicio o l'ordine legittimo della cause di prelazione? E le sempre più numerose esenzioni che impatto hanno? A onor del vero è da tempo che la revocatoria ha perso la sua spinta (e non è quindi tutta o solo colpa del Codice della Crisi) Edgardo Ricciardello in questo splendido e ricco articolo si chiede se la "nuova revocatoria" tornerà ai fasti antichi o avrà sempre un ruolo marginale? E alla fine dell'articolo dopo dopo aver riepilogato quali sono le criticità della revocatoria attuale e come le cose potrebbero cambiare con la nuova proposta di direttiva dà la sua risposta a questa fondamentale domanda. Articolo da leggere assolutamente per la completezza dell'analisi. #codicedellacrisi #revocatoria #parcondicio #privilegi #crisi #insolvenza #direttivaUE #creditori #curatore #liquidazionegiudiziale
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Segnalo la seguente interessante pronuncia sull'individuazione del termine certo di legge per la conclusione da parte dell'Amministrazione dell'aggiornamento/riesame delle informativa antimafia e sulla sottostante ratio da ricercarsi nel doveroso contemperamento del basilare interesse pubblico al non inquinamento criminale dei circuiti economici e sociali e dell'altrettanto interesse meritevole di tutela di rilievo costituzionale allo svolgimento dell’attività di impresa e al lavoro. Consiglio di Stato, 8 marzo 2024, Sentenza, n. 2260. Interdittive antimafia - Term. concl. proc. riesame - Silenzio inadempimento - Sussite - Ragioni. 1. E' vero che l’art. 91, comma 5, del codice antimafia, nell’occuparsi dell’aggiornamento dell’informativa antimafia non indica espressamente il termine di conclusione del procedimento, ma ciò, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non consente affatto di inferirne la sua assenza. 2. La sezione non ignora né la delicatezza della materia che vede contrapposti il basilare interesse pubblico al non inquinamento criminale dei circuiti economici e sociali e i diritti costituzionali allo svolgimento dell’attività di impresa e al lavoro, né le innegabili difficoltà operative, specie di alcune amministrazioni periferiche, dovute alla forte compenetrazione del fenomeno mafioso in alcune realtà territoriali del Paese e alla limitatezza delle risorse umane ed economiche a disposizione delle amministrazioni medesime. Tali considerazioni, tuttavia, non possono portare allo stravolgimento dei principi cardine dell’attività amministrativa, ancor più quando essa fronteggia e si misura con diritti di rilevanza costituzionale. Respinge l'appello Ministero dell'Interno, conferma sentenza di primo grado che aveva accertato il silenzio inadempimento per decorso del termine per la conclusione del relativo procedimento di aggiornamento/riesame dell'informativa antimafia.
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Se l’Amministrazione predetermina il contenuto delle informazioni che gli operatori devono comunicare all’Amministrazione e le procedure di controllo, gli stessi, edotti delle medesime, non possono poi lamentare, senza peraltro impugnare detti atti presupposti, senza violare il canone di leale collaborazione e la par condicio, che l’Amministrazione abbia seguito le stesse. Risponde infatti ai canoni minimi di efficienza e buon andamento la possibilità dell’Amministrazione di autovincolarsi a regole di condotta idonee a regolamentare la procedura e la fattispecie, che rende note agli interessati, i quali possono quindi regolarsi in anticipo sulle modalità con le quali relazionarsi alla parte pubblica. E’ piuttosto la mancanza di regole o la non conoscenza delle stesse che può pregiudicare gli interessi dei privati, oltre che il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione. Il ricorso al soccorso istruttorio è infatti precluso ogni volta che viola il generale principio dell’autoresponsabilità, in forza del quale il privato è chiamato al rispetto di doveri minimi di cooperazione, tanto più nel caso riguardi informazioni in possesso dell’interessato e puntualmente indicati nelle regole del procedimento. (Consiglio di Stato, sez. V, 2 aprile 2024, n. 3013)
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🚫 Con una recente ordinanza, il Consiglio di Stato ha sospeso l’operatività del Registro dei Titolari effettivi limitatamente alla consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, all’accreditamento dei soggetti obbligati e all’accesso da parte dei soggetti legittimati. 🔍 Cosa sono il Titolare Effettivo e il Registro dei Titolari Effettivi? 👥 Il titolare effettivo è generalmente la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene il possesso diretto o indiretto di una quota del capitale sociale superiore al 25%. 📕 Il Registro è un adempimento richiesto dall'Unione Europea per garantire maggiore trasparenza e armonizzazione delle leggi tra i Paesi membri. Molti Stati, come la Germania, hanno già istituito tale registro. 🇮🇹 La situazione in Italia: Nel nostro Paese, il percorso per l'implementazione del registro è stato più complesso. Assofiduciaria e diverse associazioni fiduciarie hanno presentato ricorsi contro l'istituzione del registro, sostenendo che esso minerebbe l'obbligo di riservatezza dei propri clienti, l'elemento fondamentale del loro business. 🏛️ Gli sviluppi recenti: - 7 dicembre 2023: Il TAR Lazio, con l'Ordinanza n. 8083/2023, ha sospeso il termine per la comunicazione dei titolari effettivi. - 9 aprile 2024: Il TAR Lazio ha confermato l'obbligo di comunicazione, rigettando i ricorsi delle associazioni fiduciarie. - 10 aprile 2024: La notizia è stata resa pubblica, un giorno prima della scadenza dell'obbligo, prevista per l'11 aprile. - 17 maggio 2024: Il Consiglio di Stato ha sospeso alcune operazioni del Registro dei Titolari Effettivi. - 19 settembre 2024: Il Consiglio di Stato esaminerà la questione nel merito. Il Dott. Raffaele Di Capua ha approfondito la questione nel corso dell'ultima puntata di #ProntoRaffaele, disponibile al seguente link: https://lnkd.in/d4FivV5q #TitolareEffettivo #Registro #Trasparenza #Normative #UE #Impresa #Obbligo
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Il presente contributo di Cristian Fischetti, dello studio LEXIA , analizza le novità in materia di 𝐦𝐢𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚𝐫𝐢 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐞 apportate al 𝐂𝐨𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 – 𝐓𝐞𝐫, che ha emendato alcuni 𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢 materiali e risolto, con le 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢, taluni dubbi interpretativi sorti dall’applicazione delle norme vigenti fino alla sua entrata in vigore. #fallimento #crisi #insolvenza #misure #misureprotettive #codicedellacrisi #decretocorrettivo #TER #decreto #norme
Le misure protettive e cautelari a seguito del Decreto Correttivo – Ter
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