AFFIDO CONDIVISO PARITETICO NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

AFFIDO CONDIVISO PARITETICO NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO


Notevoli novità si stanno delineando in materia di diritto della famiglia riguardo al tema dell’affidamento dei figli e dell’obbligo di mantenimento degli stessi da parte dei genitori.

La riforma del 2006 (affidamento condiviso) ha in realtà deluso molte aspettative posto che nella maggioranza del casi la sua applicazione comporta l’affido condiviso con collocazione prevalente presso un genitore (di solito la madre a cui viene generalmente assegnata la casa coniugale nell’interesse del minore) e la previsione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario (ovvero solitamente il padre).

Un modello pertanto “vecchio” che attua il tanto declamato principio della “bigenitorialità” soltanto nominalmente mentre in concreto lo disattende.

L’Istituto Nazionale di Statistica a seguito dell’analisi dei questionari compilati dalle coppie separande dal 2000 al 2015, difatti così conclude: al di là della previsione formale dell’affido condiviso che il giudice è tenuto ad effettuare in via prioritaria rispetto all’affido esclusivo per tutti gli altri aspetti considerati in cui si lascia discrezionalità ai giudici la legge N. 54/2006 non ha trovato effettiva applicazione.

Sulla scorta di queste riflessioni il Tribunale di Brindisi (sezione famiglia) suggerisce in caso di separazione l’applicazione del seguenti criteri:

  • Valenza puramente anagrafica della residenza dei figli (non è vi è differenza giuridicamente rilevante tra il genitore co – residente e l’altro).
  • I figli saranno domiciliati presso entrambi i genitori.
  • La “residenza abituale” sarà definita con riferimento alla regione o allo Stato in cui i figli sono abituati a vivere allo scopo di definire il giudice competente in caso di allontanamento unilaterale di uno dei genitori assieme ai figli.
  • La frequentazione dei genitori avverrà ispirandosi al principio che ciascun genitore dovrà partecipare alla quotidianità dei figli, in particolare ai figli dovranno essere concretamente concesse pari opportunità di frequentare l’uno e l’altro genitore all’interno di un modello di frequentazione mediamente paritetico.
  • Assegnazione della casa familiare: la soppressione della figura del “genitore collocatario” (peraltro non previsto dalla legge) semplifica la questione in ordine all’assegnazione della casa che attualmente è fonte di battaglie durissime. Adesso se si adotta il modello di frequentazione paritetico (frequentazione equilibrata e continuativa con entrambi i genitori) la casa resta al proprietario senza possibilità di contestazioni. Se appartiene ad entrambi si valuterà quale sia il costo della locazione di un appartamento di caratteristiche simili e al genitore che ne esce verrà scontato il 50% di tale cifra nel calcolo del mantenimento.
  • Mantenimento: La forma di mantenimento privilegiata dal legislatore (cft. art. 337 ter c.c.) è quella diretta (il genitore è obbligato a sacrificare parte del proprio tempo per provvedere direttamente ai bisogni dei figli) non potendosi ritenere assolti i doveri di un genitore dalla fornitura di denaro all’altro (forma indiretta) mediante un assegno che deve restare residuale (limitato ai casi di un abissale distanza di risorse economiche come nel caso della famiglia monoreddito).
  •  Spese straordinarie: il Tribunale di Brindisi preferisce distinguere le spese in prevedibili ed imprevedibili (criterio già suggerito dalla Suprema Corte con sentenza n. 16664/2012): in base a questa distinzione appare corretto assegnare le spese prevedibili all’uno o all’altro genitore per intero in funzione del reddito e stabilire che le imprevedibili siano divise al momento in proporzione delle risorse.
  • Ascolto del minore: rilevando la discordanza tra l’art. 337 – octies c.c. il quale subordina l’ascolto del minore almeno dodicenne ad una valutazione del giudice che ciò non sia manifestamente superfluo e l’art. 315 bis che attribuisce il diritto all’ascolto del minore senza condizionamenti, il Tribunale di Brindisi ritiene preminente l’art. 315 bis c.c. (peraltro introdotto da una Legge del Parlamento 219/2012).                                    

Tale orientamento è stato già recepito dal Tribunale di Lecce (Sent. 2000/2017) che ha avallato un accordo raggiunto dalle parti con la collaborazione dei rispettivi legali il quale prevede l’assegnazione della casa al proprietario dell’immobile, l’affidamento condiviso paritario del figlio minore, il mantenimento “diretto” (ciascuno dei genitori dovrà provvedere al mantenimento del figlio per il tempo in cui sono insieme), le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazione, il figlio avrà residenza abituale in Italia e sarà domiciliato presso entrambi i genitori frequentandoli liberamente secondo le proprie esigenze in accordo coi i genitori, ovvero in difetto, dal lunedì al giovedì fino all’uscita di scuola con uno dei genitori e dal giovedì dall’uscita di scuola sino al lunedì mattina con l’altro genitore alternando le settimane, ciascuno dei genitori fornirà al figlio vitto ed alloggio nel tempo in cui avrà il figlio presso di sé, coprendo anche ogni altra spesa legata alla convivenza, le spese straordinarie e non prevedibili saranno esattamente divise in parti uguali tra i coniugi al 50%. Ricorso alla mediazione familiare in caso di contrasti.

Anche il Tribunale di Brescia ha di recente applicato questo modello prevedendo l’affido a settimane alterne ovvero che i figli stiano una settimana con la mamma ed una settimana con il padre senza la previsione di alcun assegno di mantenimento. Le spese straordinarie saranno divise al 50 % tra i genitori mentre per l’ordinario il padre e la madre provvederanno direttamente al mantenimento.

Quindi la tendenza futura è quella dell’affido condiviso PARITETICO e del mantenimento DIRETTO con previsione di un assegno di mantenimento soltanto come ipotesi RESIDUALE quando, in particolare, sia necessaria una perequazione dei redditi essendovi un forte divario di possibilità economiche tra i genitori. 

    

 

 

 

   

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