📌 Agevolazioni prima casa under 36: chiarimenti sulla proroga dall’Agenzia delle Entrate

📌 Agevolazioni prima casa under 36: chiarimenti sulla proroga dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 5/2024, ha fornito nuovi dettagli sulla proroga delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa dedicate agli under 36. 🏠✨

🔑 Requisiti principali:

  • Non aver ancora compiuto 36 anni nell’anno di stipula dell’atto.
  • Valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

📋 Cosa prevede l’agevolazione:

  • Esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali per l’acquisto della prima casa (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
  • Benefici per atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione relativi alla prima casa.

📅 Proroga e condizioni: Le agevolazioni si applicano agli atti stipulati entro il 31 dicembre 2024, a condizione che il contratto preliminare sia stato firmato e registrato entro il 31 dicembre 2023. Questo vale anche per i preliminari registrati prima dell’entrata in vigore della normativa (26 maggio 2021).

💡 Credito d’imposta Chi ha stipulato l’atto definitivo tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, pagando le imposte senza applicare l’agevolazione pur avendo i requisiti, può richiedere un credito d’imposta.

Per usufruirne, è necessario: 1️⃣ Dichiarare la volontà di beneficiare dell’agevolazione tramite un atto integrativo presso il notaio. 2️⃣ Dichiarare il possesso dei requisiti di legge.

⚠️ L’atto integrativo è esente dall’imposta di registro e può essere stipulato entro il 2025. Tuttavia, il credito sarà utilizzabile solo entro il 31 dicembre 2025.

📖 Origine delle agevolazioni Introdotte con il decreto-legge Sostegni-bis (DL 73/2021), le agevolazioni coprivano inizialmente il periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. Successive proroghe (leggi di Bilancio 2022 e 2023, oltre al Milleproroghe) hanno esteso i termini fino al 31 dicembre 2024, ampliandone l’applicazione.


Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi

Altri articoli di Arturo Menozzi

Altre pagine consultate