Aggravamento del rischio

Aggravamento del rischio

IL RISCHIO COME EVENTO FUTURO E INCERTO

Ciò che distingue il contratto di assicurazione dalla scommessa è il diverso interesse delle parti, rispetto al rischio dedotto in contratto. In effetti, la differenza tra scommessa e assicurazione consiste proprio nel diverso modo di percepirlo: chi scommette è propenso al rischio, sperando di poter trarre vantaggio dal suo verificarsi, mentre chi si assicura è invece, di regola, avverso al rischio e tende a neutralizzarne le conseguenze. L’impostazione dottrinaria consolidata risolve il concetto di rischio, quale evento futuro ed incerto.

L’AGGRAVAMENTO (O LA DIMINUZIONE) DEL RISCHIO NEL CORSO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Secondo il codice civile il contraente deve dare immediato avviso all’assicuratore della variazione delle condizioni che aggravano il rischio assicurato.

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Com’è facilmente intuibile, il concetto di aggravamento del rischio è di fondamentale importanza. Gli artt. 1897 e 1898 c.c. fanno parte delle norme inderogabili elencate all’art. 1932 c.c., poiché salvaguardano l’assicuratore da eventuali comportamenti illeciti posti in atto dagli assicurati, garantendogli di incassare un premio, proporzionato al rischio effettivamente corso.

Allo stesso tempo, tali norme inducono gli assicurati a proteggere i propri interessi, mantenendo il controllo del rischio ceduto, nel rispetto del principio indennitario intorno al quale ruota tutta la normativa che regola l’assicurazione danni.

Tuttavia, tali norme sono fonte di un notevole contenzioso tra le parti contraenti, perché gli assicurati non sempre percepiscono la portata dell’eventuale aggravamento del rischio coperto dalla polizza. Inoltre, gli assicurati, spesso sono ignari delle conseguenze che può comportare il mancato controllo del rischio stesso e, in particolare, che il suo aggravamento possa comportare di fatto la nullità della polizza stipulata.      

Il rapporto di assicurazione si distingue per l’intensità del vincolo fiduciario che connota la relazione tra le parti contraenti: assicuratore e assicurato. Tra gli oneri che la legge impone alle parti, figura quello disciplinato dall’art. 1898 c.c., secondo cui il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio, in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.

Ricevuta la notizia, l’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione in forma scritta all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto, in altro modo, conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha invece effetto, con il diverso termine di quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che, per l’assicurazione, sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione, in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso e, se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde, qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; in caso contrario, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Al riguardo, secondo la dottrina prevalente, l’aggravamento del rischio deve essere reale e stabile nel tempo; infatti, un evento meramente transitorio, non sarebbe idoneo ad alterare il “nesso” tra il premio e la prestazione assicurativa.

CARATTERISTICHE DEI MUTAMENTI CHE AGGRAVANO IL RISCHIO

Secondo la dottrina prevalente, la norma è applicabile solo all’assicurazione contro i danni, trovando applicazione, in ambito vita, la disciplina di cui all’art.1926 c.c. (cambiamenti di professione o di attività dell’assicurato).

La ratio della norma è quella di riequilibrare l’oggetto del contratto, quale la corrispondenza tra le probabilità dell’evento temuto e premio assicurativo, in ipotesi di mutamenti che aggravano il rischio. Tali mutamenti, per essere rilevanti sull’efficacia dell’originaria garanzia, devono essere:

  • Successivi alla stipulazione;
  • Imprevisti ed imprevedibili al momento della stipulazione;
  • Derivanti da fatto estrinseco nuovo rispetto alla situazione di rischio originaria;
  • Novità durevoli e stabili nel tempo;
  • Rilevanti ed influenti rispetto al calcolo del premio.

Gli effetti dell’aggravamento del rischio sono due:

  • Per l’assicurato sorge immediatamente l’onere di comunicare la circostanza all’assicuratore;
  • Per l’assicuratore sorge la facoltà scegliere se recedere (entro 30 giorni), oppure se continuare a coprire l’assicurato. Si evidenzia che non è prevista, come nell’ipotesi della diminuzione del rischio, la possibilità di modificare il premio.

La comunicazione deve essere immediata e può essere trasmessa in forma libera; l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione è privo di conseguenze se non si verifica alcun sinistro sino alla scadenza della polizza. Qualora, invece, si verifichi un sinistro, l’omissione dell’avviso di aggravamento comporta la perdita (totale o parziale) dell’indennizzo.

L’INDENNIZZO

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Se il sinistro si verifica dopo l’efficacia del recesso, non vi è nessun problema, essendo il contratto venuto meno. Qualora, al contrario, il sinistro si verifichi prima che l’assicuratore sia posto in condizione di esercitare l’opzione (prosecuzione o recesso) occorre distinguere, secondo quanto dispone il comma 5 del medesimo articolo 1898 c.c.:

  1. Se il sinistro si verifica prima che siano decorsi i termini per l’efficacia del recesso, la polizza sarà comunque inefficace, in ipotesi di aggravamento determinante o essenziale;
  2. In relazione agli aggravamenti non determinanti, si procederà alla riduzione proporzionale dell’indennizzo (con riguardo al premio che sarebbe stato richiesto, qualora il maggior rischio fosse stato conosciuto al tempo della stipula)

SINISTRO AVVENUTO IN TOTALE ASSENZA DI COMUNICAZIONE

L’aggravamento del rischio non rileva in ogni caso, ma solo se ed in quanto percepibile e conoscibile dall’assicurato.

Infatti, la legge pone a carico dell’assicurato un onere di comunicazione, onere che può essere ragionevolmente assolto solo se ed in quanto la novità è percepibile. La colpa grave nell’omissione di comunicazione (a fronte di aggravamento esteriore, stabile e durevole), anche in ipotesi di aggravamenti non determinanti, rileva certamente ai fini dell’inefficacia totale (e non solo la riduzione di indennizzo) in quanto, in presenza di dovuta comunicazione, l’assicuratore avrebbe comunque potuto esercitare il recesso.

SECONDO UNA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, QUALORA NELLA POLIZZA SIANO STATE INSERITE DELLE CLAUSOLE INERENTI LE CIRCOSTANZE CHE AUMENTANO IL RISCHIO PROTETTO DALLA POLIZZA, SCATURISCE L’AUMENTO DEL PREMIO, ANCHE QUANDO NON SI ACCERTA L’EFFETTIVO AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

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La sentenza n.2715 del 02/02/2017 con cui si è pronunciata la Corte di Cassazione Civile, sezione III è di particolare interesse: essa verte un ricorso per decreto ingiuntivo, promosso dalla società Alfa nei confronti della Compagnia di assicurazione Beta, in seguito ad un incendio propagatosi da un calzaturificio attiguo, fino al capannone della società ricorrente che, a causa del sinistro, lamentava ingenti danni ai propri macchinari.

Inizialmente le parti sembravano aver raggiunto un accordo su un acconto iniziale, calcolato in base ai parametri contenuti nella polizza, cui non è seguito alcun pagamento da parte della Compagnia di assicurazione. Da ciò è scaturita l’ingiunzione di pagamento emessa dal Tribunale per la somma richiesta dalla società Alfa, a titolo di acconto, cui faceva seguito l’opposizione di Beta, la quale eccepiva il mutamento del rischio ricollegandolo alla circostanza che il capannone era stato adibito ad attività produttiva, solo dopo la stipula della polizza, senza che la società Alfa ne desse alcun avviso alla propria Compagnia.

Secondo la tesi sostenuta da quest’ultima, nel giudizio sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, le parti avevano previsto nel loro contratto che la presenza di macchinari e l’avvio di un’attività produttiva avrebbe determinato un aggravamento del rischio incendio. La Suprema Corte accoglieva questa tesi denunciando l’omesso esame, da parte della Corte di Appello, della clausola contenuta nell’allegato della polizza.

Nel caso di specie, la questione si pone in termini chiari e lineari perché le parti, e quindi pure l’assicuratore, avevano già definito, all’atto della stipula, quali circostanze dovessero costituire un “aggravamento del rischio”; pertanto, il loro successivo avverarsi:

"……è fatto costitutivo dell’obbligo di adeguamento del premio, a prescindere da qualsiasi sua incidenza concreta sulla probabilità del rischio".        

E’ senz’altro opportuno avere, quale punto di riferimento, una figura professionale con grande esperienza in ambito legale assicurativo, al fine di sottoporre le polizze stipulate (oppure ancora da stipulare), con le clausole ivi inserite, al fine di poterle eventualmente rinegoziare con l’assicuratore di fiducia, con l’obiettivo di prevenire l’insorgere di un contenzioso con la Compagnia di assicurazione al verificarsi di un sinistro.

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