Aree di crisi non complessa

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Aree di crisi non complessa: dal 4 Aprile le domande di agevolazione

Al via gli incentivi aree di crisi non complessa. Il Mise ha definito termini e modalità per la presentazione delle istanze. Dalle ore 12.00 del 4 aprile si potranno presentare le domande per l’accesso alle agevolazioni.

Ai sensi della Legge n181/1989 che definisce i territori delle aree di crisi non complessa, a breve saranno definite ulteriori risorse finanziarie, esclusivamente destinate ai territori nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria danneggiati dagli eventi sismici del 2016.

Le risorse finanziarie stanziate a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile, ammontano a 124 milioni di euro.

 


Incentivi Aree di crisi non complessa – criteri di ammissibilità

  • piccole, medie e grandi imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative e le società consortili, economicamente e finanziariamente sane.
  • imprese non residenti sul territorio italiano purché dimostrino la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione.

 

Incentivi Aree di crisi non complessa – programmi ammissibili

Possono essere oggetto di finanziamento i programmi di investimento produttivo, i programmi di investimento per la tutela ambientale e, a completamento dei precedenti e per un ammontare non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per l’innovazione dell’organizzazione.

 

Programmi di investimento produttivo

I programmi d’investimento dovranno essere diretti (con eccezione e deroga per le imprese di grandi dimensioni, art.107 TFUE), a:

  1. la realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
  2. l’ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
  3. la realizzazione di nuove unità produttive o l’ampliamento di unità produttive esistenti che eroghino servizi finalizzati allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva;
  4. l’acquisizione di attivi di uno stabilimento.

 

Programmi di investimento per la tutela ambientale

Gli investimenti devono essere diretti a:

  1. innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa;
  2. consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
  3. ottenere una maggiore efficienza energetica;
  4. favorire la cogenerazione ad alto rendimento;
  5. promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  6. risanamento di siti contaminati;
  7. riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.

 

Progetti per l’innovazione dell’organizzazione

I programmi d’investimento devono riguardare:

  1. l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa. Restano esclusi i cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, cessazione dell’utilizzo di un processo. Esclusi la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, la produzione personalizzata. Escluse infine, le periodiche modifiche stagionali, cambiamenti ciclici ed il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
  2. Per le imprese di grandi dimensioni tali progetti sono ammissibili solo se realizzati attraverso una collaborazione effettiva con Pmi . E se le Pmi coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili del progetto.

 

Inoltre, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, ciascun programma d’ investimento deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un’unica unità produttiva. Fanno eccezione i progetti per l’innovazione dell’organizzazione, se presentati in forma congiunta, possono riguardare più unità produttive.

Prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000 euro.

Essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni;

Essere realizzati entro 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Esiste la possibilità di una proroga di 6 mesi su richiesta motivata.

prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione degli investimenti. Il programma deve essere caratterizzato da un incremento degli addetti. Se l’intervento è disciplinato da un apposito accordo di programma, i programmi occupazionali possono essere diretti, anche al mantenimento del numero degli addetti dell’unità produttiva interessata dal programma di investimenti. Solo se la sede stessa sia operativa da almeno un biennio.

 

Incentivi Aree di crisi non complessa – attività ammissibili

  • estrazione di minerali da cave e miniere, escluse le miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
  • attività manifatturiere;
  • produzione di energia, solo per i programmi di investimento produttivo; programmi di investimento per la tutela ambientale relativi a cogenerazione ad alto rendimento e alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • attività dei servizi alle imprese;
  • attività turistiche finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER) espresse in Equivalente sovvenzione lorda (ESL).

L’intensità dell’agevolazione concessa a fondo perduto per incentivi aree di crisi non complessa varia in base ad alcune caratteristiche. Varia a seconda del programma d’investimento, dimensione aziendale, obiettivi da perseguire.Anche la percentuale di finanziamento agevolato, segue regole specifiche:

  • dev’essere pari al 50% degli investimenti ammissibili;
  • avere una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento (max 3 anni) commisurato alla durata del programma;
  • avere un tasso agevolato di finanziamento, pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni;
  • essere non superiore al 75% cento degli investimenti ammissibili;
  • essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull’immobile e privilegio speciale sui macchinari, da acquisire esclusivamente sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento.
  • il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.


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