ART 2486 C.C.: RESPONSABILITÁ DEGLI AMMINISTRATORI E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Una delle innovazioni introdotte dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII) riguarda i criteri presuntivi di liquidazione del danno risarcibile a carico degli amministratori in caso di violazione dell’art. 2486 c.c.
L'art. 378 CCII ha aggiunto un nuovo comma a questa disposizione, stabilendo che il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione dell’amministratore o all’apertura della procedura concorsuale e il patrimonio netto alla data della causa di scioglimento, da cui sottrarre i costi sostenuti e da sostenere fino alla liquidazione.
La norma, introdotta per attuare la legge delega n. 155/2017, è entrata in vigore il 16 marzo 2019. A cinque anni dalla sua introduzione, è utile esaminare come questa disposizione sia stata applicata nella prassi giuridica. La norma mira a risolvere il contrasto giurisprudenziale sulla quantificazione del danno in assenza di scritture contabili o con scritture irregolari, fornendo un criterio presuntivo per liquidare il danno.
Un tema dibattuto riguarda l'applicabilità retroattiva della norma ai giudizi pendenti. Alcuni tribunali hanno applicato immediatamente la disposizione, altri l’hanno utilizzata come criterio interpretativo delle norme preesistenti, mentre altri ancora hanno sollevato dubbi sulla sua applicazione retroattiva. La questione centrale è se la norma debba applicarsi ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore o solo a quelli avviati successivamente.
Interpretazioni Giurisprudenziali
Parte della giurisprudenza ha sostenuto che la norma introduce una presunzione legale che inverte l’onere della prova, rendendo più gravosa la posizione processuale del convenuto. Altri tribunali hanno ritenuto che la norma fosse immediatamente applicabile anche ai fatti precedenti la sua entrata in vigore, considerando che essa detti solo un criterio di liquidazione del danno e non modifichi il concetto sostanziale di danno.
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Applicazione della Norma nel Tempo
La Cassazione ha recentemente confermato l’applicabilità della norma anche ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, considerando che essa stabilisca un criterio valutativo del danno piuttosto che un nuovo criterio di riparto degli oneri probatori.
La norma si applica agli amministratori che violano il dovere di gestione conservativa dopo la perdita del capitale sociale. I tribunali escludono l’uso di questo criterio per liquidare danni derivanti da specifiche operazioni di mala gestio, non riconducibili alla violazione dell’art. 2486 c.c.
Criterio di Liquidazione del Danno
Prima dell’introduzione del CCII, i tribunali adottavano criteri diversi per liquidare il danno derivante dalla violazione dell’art. 2486 c.c. Alcuni utilizzavano il metodo dei netti patrimoniali, altri richiedevano l’individuazione puntuale delle operazioni vietate e altri ancora applicavano il criterio del deficit fallimentare. Il nuovo terzo comma dell’art. 2486 c.c. codifica il criterio dei netti patrimoniali come metodologia primaria e il deficit fallimentare come criterio sussidiario in assenza di scritture contabili.