Articolo 65 - firma sì o firma no ?
Alcuni giorni fa ho sottoposto, sollecitato da un post di Andrea Lisi , questo sondaggio. Volutamente formulato in maniera un po' ambigua, ben sapendo che avrei ricevuto risposte altrettanto ambigue.
In realtà la mia domanda avrebbe dovuto essere:
Se una PA riceve con una PEC un'istanza (che sia nel corpo o nell'allegato ) non firmata, la deve accettare ?
Cercherò di rispondere a questa domanda, simile ma non identica a quella originale. E, contrariamente alla grande maggioranza di chi ha risposto sì nel sondaggio, lo anticipo fin da subito, io a QUESTA domanda ritengo si debba rispondere sì, per lo meno per le PEC che siano elette come domicilio digitale (per le altre, se ne può discutere...)
La norma a mio parere, a prescindere che piaccia o meno, che giuridicamente ponga o meno dei problemi (e li pone!), è oltremodo chiara. La lettera c-bis del comma 1 dell'art. 65 del CAD afferma che le istanze sono valide se:
In questo comma non si parla di firma, quindi è la PEC stessa, almeno nel caso sia un domicilio digitale, a "sostituirsi" (parola non scelta a caso) alla firma.
A rafforzare la mia tesi ci sono due aspetti importanti:
Da notare inoltre, l'uso del termine "sostituisce" che immagino il legislatore abbia usato più che altro per limitare l'utilizzo di questa "firma" ai soli rapporti con la PA, probabilmente al fine di evitare conflitti di interesse con i gestori di firme digitali (stante il valore che la FEA ha nel nostro ordinamento, che la equipara, salva casi specifici, alla firma digitale/qualificata)
Ma da notare, soprattutto, come non si parli di allegati, corpo del testo, ecc..
Allegato o corpo del messaggio?
Molti fra coloro che al sondaggio hanno risposto sì, lo hanno fatto in considerazione di un'interpretazione della norma che vorrebbe che l'istanza o la dichiarazione inviata via PEC non fosse negli allegati ma nel corpo del testo e con in calce riportato il nominativo del dichiarante.
Alla base di questa diffusa interpretazione vi è il tentativo (credo) di in qualche modo "raddrizzare" la norma che, al fine di semplificare, fa certamente confusione, nello specifico confondendo il mittente con il sottoscrittore (vedi note 2 e 3).
Consigliati da LinkedIn
Si pensa che il riportare in calce il nominativo del sottoscrittore in qualche modo rafforzi l'espressione della volontà, che, se nell'allegato, non emergerebbe.
La cosa non mi convince per diversi motivi:
In pratica
Quindi una PA che riceve una PEC contenente un allegato come si deve comportare ?
Note:
(1) - E' veramente strano il riferimento alla ricevuta completa, soprattutto contando che il documento trasmesso alla PA con la PEC arriva alla PA, appunto, come PEC e non come ricevuta, tanto meno la PA sa se il mittente abbia scelto la ricevuta completa o meno.
(2) - la confusione fra mittente e sottoscrittore è diffusa, anche nei software di protocollo, dove tipicamente il campo si chiama "mittente" e non è possibile, nel caso mettente e sottoscrittore differissero, gestire i due diversi ruoli; la cosa è però prevista nelle Linee Guida, che, nell'Allegato 5, fra i metadati del documento, prevede sia il "ruolo" di mittente, sia quello di "autore"; se solo i software di gestione documentale seguissero le norme...
(3) - la norma non solo confonde mittente con sottoscrittore ma anche (alla lettera b) del comma 1) fra firma ed autenticazione.
(4) - SMTP - Simple Mail Transport Protocol - nelle prime versioni di fatto non supportava gli allegati che dovevano essere gestiti in modo "custom"; probabilmente da qui nasce l'altra idea, assai diffusa, che la PEC certifichi il solo corpo del messaggio e non gli allegati.
(5) - la lettera c-bis usa la locuzione "indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato" di difficile interpretazione.
(6) - l'elezione di domicilio speciale a mio parere non può avvenire contestualmente alla presentazione dell'istanza, a meno che questa non sia sottoscritta.
cultura-digitale.com e Data Recovery Service
11 mesiNon so; ma il fatto che l'istanza sia ALLEGATA sarebbe già una contraddizione alla logica della comunicazione digitale. A priori l'istanza andrebbe SCRITTA NELLA PEC.
Gestione documentale e conservazione digitale
11 mesiNel commento di prima sono andato lungo ma è d'obbligo una domanda: L'Ente cosa chiede per quello specifico procedimento? Perché mi aspetto che, a prescindere dal mezzo di presentazione, il nodo della decisione sia tutto lì.
Gestione documentale e conservazione digitale
11 mesiLa ratio dovrebbe essere la verificabilità (e intellegibilità) diretta delle informazioni, in questo caso circa l'identità del proponente. La questione non deve essere interpretabile e vanno gestite eventuali intermediazioni e le relative assunzioni di responsabilità circa il contenuto della dichiarazione. La "no repudio" del contenuto di applica solo a quanto direttamente riportato nel file sottoscritto. La firma della "busta di trasporto" indica solo l'account (o la persona) che ha provveduto alla trasmissione, ma non garantisce nulla sul contenuto, se non la sua immodificabilità (staticità) alla data X. Inoltre, l'istanza deve rimanere valida (giuridicamente perfetta) anche quando gestita ed eventualmente poi esibita separata dalla sua busta di trasporto originale e a prescindere dal mezzo di notifica utilizzato/scelto dall' utente. Possiamo risalire ai log e quello che volete, ma perché complicarsi la vita? Fate sta firma, fosse pure una remota automatica... Eventualmente, un plus ormai quasi d'obbligo (caso portale/workflow di ingest fatto benino) almeno va prevista lato Ente l'applicazione del sigillo o FD del Responsabile che ha preso in carico la <>, dopo aver verificato <> ... tutto automatico! E grazie
Sergio Sette gran bell'articolo. Una sorta di riepilogo complessivo e completo rispetto al tema. Mi trova d'accordo e aver "recuperato" il comma 1 dell'art. 61 del DPCM, seppur se pensato per la PEC-ID (ma il discorso non cambia), aggiunge un ulteriore elemento a sostegno di questa tesi. Ritengo importante anche l'aspetto citato da Andrea Lisi sulla congruità del testo, se presente, rispetto all'allegato inviato. Qualche gg fa ho risollevato sull'altro social network un nostro confronto di diversi anni fa dove, seppur in maniera più grezza, ne avevamo parlato. Direi che con questo tuo articolo hai chiuso il cerchio. Grazie.
Giurista,PhD,avvocata.Supporto giuridico specialistico per la transizione al digitale - Dipartimento per la Transizione Digitale Regione Puglia.Docente a contratto Master II livello congiunto UniBA-PoliBA in Data Science
11 mesiFirma "meh". A provocazione con provocazione. Poi, seriamente: le possiamo riscrivere, in maniera chiara per chiunque?