Avvisi di accertamento del fisco immediatamente esecutivi: dopo quanto tempo si possono ricevere?
Quando il fisco decade dalla notifica e quando si prescrive il tributo.
Il D.l. 78/2010, così come convertito in Legge n. 70/2011, ha introdotto l'istituto dell'avviso di accertamento immediatamente esecutivo in materia di imposte sui redditi, Iva ed Irap.
Cosa è cambiato,quindi, rispetto al passato, quando il contribuente riceveva la famosa cartella di pagamento? In breve:
1) anzitutto alla notifica della cartella precedeva obbligatoriamente la notifica dell'avviso di accertamento, pertanto il contribuente doveva necessariamente ricevere due provvedimenti prima di essere eventualmente esecutato;
2) l'avviso di accertamento era notificato dall'Ente impositore, dopodichè la partita debitoria veniva iscritta a ruolo e trasmessa all'agente della riscossione (Equitalia) che procedeva alla notifica della cartella.
Allo stato, dunque, l'avviso di accertamento ha valore, di titolo esecutivo e, al tempo stesso, di precetto, cosicché non si rende più necessario provvedere alla previa formazione del ruolo esattoriale ed alla successiva notifica della cartella . In sostanza, al Fisco basta un solo atto per procedere alla fase di esecuzione forzata (a mezzo dell'Agente della riscossione e soltanto dopo 270 gg. dalla notifica dell'avviso.).
Ciò detto, quali sono le tempistiche entro le quali il fisco può notificare un avviso di accertamento immediatamente esecutivo?
Dinanzi ad una tale domanda bisogna fare un'opportuna distinzione tra decadenza dal potere di notifica e prescrizione del tributo.
La decadenza, come è noto, è la perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di un atto entro un dato termine prescritto dalla Legge. La prescrizione determina l'estinzione di un diritto per il mancato esercizio da parte del titolare per un periodo di tempo.
Si osserva che, in campo tributario, molte volte si fa confusione tra decadenza e prescrizione, che sono due dei motivi di ricorso tra i più frequenti dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali.
Volendo fare un esempio pratico riguardante l'IRPEF:
- Decadenza dal potere di notifica dell'accertamento * :
- il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
- Prescrizione:
10 anni dal momento in cui sorge il debito verso il fisco (periodo di imposta).
Quali sono i possibili risvolti?
Se il fisco non rispetta i termini di decadenza previsti per la notifica, l'avviso di accertamento scaturitone risulta affetto da vizio di legittimità e ,dunque, il contribuente ha l'onere di impugnarlo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente al fine del relativo annullamento. Stesso discorso è a farsi in caso di mancato esercizio del diritto di credito nel termine di prescrizione.
Precisazione: il termine di prescrizione viene interrotto dal fisco ogni qualvolta è notificato al contribuente un atto riferito al tributo ed è da tale momento che inizia a correre nuovamente: es. 10 anni dal 2015 quindi 2025. Se viene notificato l'avviso di accertamento nel 2018 (quindi nel rispetto dei termini decadenziali) la prescrizione inizia a correre nuovamente da tale data e quindi si compie nel 2028. Fino a tale data il Fisco può far valere il proprio diritto agendo in esecuzione.
* nuovi termini di decadenza entrati in vigore dal 2016 e riferibili agli accertamenti anni 2016 e successivi.
Avv. Nicola Fiorillo - Studio Legale Fiorillo.