Beni Non Compresi nella Liquidazione Controllata: Come Riconoscere l’Impignorabilità** dei Buoni Postali e delle Polizze Previdenziali**

Beni Non Compresi nella Liquidazione Controllata: Come Riconoscere l’Impignorabilità** dei Buoni Postali e delle Polizze Previdenziali**


Introduzione La liquidazione controllata – una procedura che si applica a soggetti non fallibili, quali consumatori e piccoli imprenditori – suscita numerosi interrogativi su quali beni possano o meno essere inclusi nel patrimonio da liquidare. In particolare, l’attenzione degli operatori si concentra sempre più sui beni non compresi nella liquidazione controllata, ossia quei beni che, per espressa disposizione di legge, non possono essere aggrediti dai creditori. L’art. 268 co. 4 lett. d) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza fornisce una chiave di lettura importante menzionando le cose non pignorabili per legge. Ma quali beni, concretamente, rientrano in questa categoria? E come comportarsi, ad esempio, con i buoni fruttiferi postali e le polizze previdenziali?

Nei paragrafi che seguono, analizzeremo le principali fonti normative e dottrinali per comprendere meglio il quadro normativo e dare una risposta chiara ed esaustiva a questi quesiti, aiutando professionisti, operatori del diritto e cittadini a navigare con maggiore sicurezza tra i meandri della liquidazione controllata.


I Beni Non Compresi nella Liquidazione Controllata

Nel contesto della procedura di liquidazione controllata, la norma di riferimento – l’art. 268 del Codice della crisi e dell’insolvenza – elenca quali beni sono esclusi dalla liquidazione. Tra di essi figurano, alla lett. d) del quarto comma, i beni non pignorabili per legge. Questo richiamo normativo è fondamentale: non si tratta di un’elencazione esaustiva di beni, ma di un rinvio a tutte quelle disposizioni che, sparse nell’ordinamento, stabiliscono l’impignorabilità di determinati cespiti.

In sostanza, i beni che non possono essere aggrediti dai creditori non rientrano nella disponibilità del liquidatore e rimangono in capo al debitore. Questo principio ha una finalità di tutela: si vuole evitare che il soggetto in crisi veda sottratta la totalità dei propri mezzi di sussistenza o strumenti destinati a finalità previdenziali o sociali.


Buoni Fruttiferi Postali: Una Tutela Antica e Resistente

Tra le forme di risparmio più diffuse in Italia, i buoni fruttiferi postali (BFP) godono storicamente di un regime di particolare protezione. La base normativa di riferimento è contenuta nel Codice Postale (DPR 29 marzo 1973, n. 156) e nelle successive modifiche che negli anni si sono susseguite. L’art. 175 di tale codice stabilisce un principio chiaro: "I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine dell'autorità giudiziaria in sede penale."

Questa disposizione, pur soggetta a vari interventi normativi nel tempo, mantiene il suo nucleo essenziale. I BFP risultano così impignorabili, non possono essere oggetto di esecuzione forzata da parte dei creditori e, conseguentemente, non rientrano nella liquidazione controllata del debitore. L’unica eccezione riguarda i provvedimenti penali, che però esulano dalla tematica civilistica e concorsuale.

In un contesto di crisi del debitore, quindi, i BFP si confermano uno strumento protetto e non aggredibile: un’ancora di salvezza per il risparmiatore, almeno per la parte di patrimonio investita in tale tipologia di titoli.


Polizze Previdenziali: L’Impignorabilità Come Funzione di Tutela

Un discorso simile, ma con nuances diverse, va fatto per le polizze previdenziali. L’art. 1923 del Codice Civile stabilisce infatti l’impignorabilità delle somme dovute dall’assicuratore in forza di un’assicurazione sulla vita. Ciò significa che, se si tratta di vere e proprie polizze con finalità previdenziali – ovvero volte a tutelare il beneficiario in caso di morte o sopravvivenza dell’assicurato, risarcendolo per il danno subìto – esse non possono essere espropriate a vantaggio dei creditori. Questa funzione previdenziale è il perno su cui ruota l’impignorabilità.

Tuttavia, è importante sottolineare una distinzione fondamentale: se la polizza non ha natura realmente previdenziale, ma è semplicemente uno strumento di investimento o risparmio, privo di un autentico scopo assicurativo in chiave di protezione contro eventi vita-morte, allora essa perde la sua impignorabilità. In tal caso, infatti, il titolare della polizza può esercitare un diritto di recesso “ad nutum” (liberamente), recuperando somme che non svolgono la funzione di una tutela assicurativa, ma piuttosto rappresentano un investimento liquido. In questo scenario, i creditori possono aggredire tale patrimonio.

In sostanza, se da un lato la legge tutela l’aspetto previdenziale della polizza per garantire al beneficiario una forma di protezione in caso di eventi assicurati, dall’altro non offre scudo ad attività finanziarie che non hanno una reale funzione di sostegno al reddito futuro.


Come Stabilire la Natura Previdenziale delle Polizze?

Determinare se una polizza ha natura realmente previdenziale non è sempre immediato. In generale, occorre valutare:

  • Finalità: La polizza mira a coprire rischi legati alla vita, morte, invalidità dell’assicurato?
  • Struttura contrattuale: Il contratto è impostato in modo da offrire una rendita o un capitale in caso di evento dannoso, oppure l’assicurato può liquidare liberamente il valore in qualsiasi momento?
  • Legislazione di riferimento: Le norme spesso specificano in quali casi la polizza gode di impignorabilità (ad es. polizze vita finalizzate alla protezione della famiglia).

Un professionista del settore – avvocato, notaio o consulente assicurativo – saprà valutare con precisione la natura della polizza, aiutando a comprendere se essa risulta effettivamente esclusa dalla liquidazione controllata.


Conclusioni e Call-to-Action

La corretta individuazione dei beni non compresi nella liquidazione controllata ha un impatto significativo sia per il debitore, che può salvaguardare alcune forme di risparmio o previdenza, sia per i creditori, che devono saper indirizzare i loro sforzi su beni effettivamente aggredibili. I buoni postali fruttiferi e le polizze previdenziali rappresentano due esempi chiave di beni generalmente non pignorabili, seppur con le dovute distinzioni in base alle caratteristiche contrattuali.

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