Bollo su fatture elettroniche: dicitura in fattura, importi e come pagare
In base a quanto previsto dall’art. 6 della Tabella (allegato B) al Dpr 633/1972, l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di bollo sono tra loro alternative.
Di conseguenza quando le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e i documenti di addebitamento o di accreditamento riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad Iva, gli stessi sono esenti dall’imposta di bollo.
Questa va invece applicata (nella misura di 2,00 euro) esclusivamente alle fatture, sia cartacee che elettroniche, emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a 77,47 euro; per quelle di importo inferiore la marca da bollo non va invece applicata.
In pratica, il principio di alternatività comporta che siano esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto:
- fatture, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad Iva (sia quando l’Iva è esposta sul documento, sia quando è riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva);
- fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni (art. 15 Tabella allegato B Dpr. 642/1972);
- sulle fatture con Iva assolta all’origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;
- per le operazioni in reverse charge (circolare n.37/E/06).
Sono invece soggette alla marca da bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica aventi un importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da Iva, quali:
- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72);
- le fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72;
- le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art.8-bis, d.P.R. n.633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (Risoluzione 415755/73 e 311654/84);
- le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9 Dpr 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
- esenti (art.10 Dpr 633/72);
- escluse (art.15 Dpr.633/72);
- le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario (Circolare7/E/08).
Per quanto riguarda le fatture che presentano contemporaneamente importi assoggettati ad imposta sul valore aggiunto e importi non assoggettati, ai fini dell’imposta di bollo si deve considerare l’importo non assoggettato ad Iva. Se quest’ultimo è superiore a € 77,47 la marca da bollo va applicata (risoluzione 98/E/01).
La dicitura da inserire in una fattura per indicare l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo è la medesima sia nel caso delle fatture analogiche/cartacee che in quelle elettroniche ovvero:
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014”
Ovviamente la questione della dicitura da inserire in fattura perde di significato nel caso delle fatture elettroniche; in questi casi, infatti, il contribuente sarà semplicemente tenuto a valorizzare l’apposito campo nel tracciato del file XML.
La norma di riferimento per le corrette modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica e sugli altri documenti rilevanti ai fini tributari è l’articolo 6 del DM 17 giugno 2014, così come modificato dal decreto del 28 dicembre 2018:
“L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto.
L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse”.
l pagamento dell’imposta di bollo in un determinato periodo d’imposta è dovuta:
- sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare entro il giorno 20 del primo mese successivo, tramite addebito sul conto corrente o tramite il modello F24;
- su atti, documenti e registri emessi è dovuto entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Quindi entro il 30 aprile di ogni anno, salvo gli anni bisestili in cui la scadenza diventa il 29 aprile;
- deve essere assolto mediante versamento con modello F24, compilando la sezione Erario ed utilizzando il codice tributo 2501.
Il decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019 stabilisce che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
Sarà l’Agenzia delle Entrate a render noto l’importo dell’imposta dovuta, in base ai dati presenti nelle fatture elettroniche inviate al SdI a partire dal 1° gennaio 2019.
L’importo da pagare sarà riportato all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e l’imposta potrà essere versata mediante il servizio presente online, con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
L’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale anche per i documenti emessi in formato cartaceo/analogico. Tuttavia, in questi casi occorre rispettare un’apposita procedura prevista dalla normativa vigente e regolamentata dai documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
La procedura è disciplinata dall’articolo 15 del dpr 642/1972.
In particolare, a partire dal 1° gennaio 2015, i contribuenti che hanno scelto di assolvere al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare una dichiarazione consuntiva contenente il numero degli atti e documenti emessi nell’anno solare precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando l’apposito modello.
La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente on line o tramite intermediario, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il modello deve essere utilizzato anche per la presentazione delle dichiarazioni nei casi di rinunzia all’autorizzazione, di operazioni straordinarie nonché per rettificare e/o integrare una dichiarazione già presentata della stessa tipologia.
L’Agenzia delle Entrate - a seguito del rilascio dell’autorizzazione - liquiderà provvisoriamente l’imposta di bollo in base a quanto dichiarato, con suddivisione dell’importo totale in rate uguali da versare alla fine di ogni bimestre solare, dalla data di autorizzazione fino a fine anno.
La dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo è la base di calcolo per:
- la liquidazione definitiva a consuntivo dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per l’anno considerato;
- la liquidazione provvisoria dell’anno in corso.
L’imposta definitiva a credito o a debito verrà inserita nel versamento della rata bimestrale di febbraio o di aprile.
Il versamento si effettua con modello F24 con i seguenti codici tributo:
- 2505 per le rate bimestrali;
- 2506 per l’acconto;
- 2507 per le eventuali sanzioni;
- 2508 per eventuali interessi.
Le eventuali eccedenze di imposta di bollo virtuale non sono compensabili come crediti.
Tale procedura non si applica alle fatture elettroniche ed agli altri documenti elettronici rilevanti ai fini fiscali, così come chiarito anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 16/E del 14 aprile 2015 (si legga, in particolare quanto riportato alla fine di pagina 5 della circolare medesima).
Il mancato pagamento dell’imposta di bollo comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative pari da 1 a 5 volte l’imposta evasa per ogni fattura irregolare. Il riferimento normativo in questo caso è l’articolo 25 del d.p.r. 642/1972.