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Bonus assunzioni, check-up in azienda

di Enzo De Fusco e Carmelo Fazio


Richiede un ventaglio di verifiche preliminari l’utilizzo dello sgravio contributivo per assumere lavoratori under 35, previsto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017, articolo 1, commi 100 e seguenti). Si tratta dell’esonero dal versamento del 50% dei contributi, per 36 mesi, fino al limite di 3mila euro all’anno, per le aziende che assumono stabilmente, con il contratto a tutele crescenti, lavoratori che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Solo svolgendo con attenzione una serie di controlli preliminari, l’azienda richiedente potrà evitare il recupero dell’agevolazione da parte dell’Inps, come già è accaduto in passato per benefici analoghi.

Gli applicativi Inps necessari alla gestione dello sgravio dovrebbero essere utilizzabili già dal mese di marzo.

I controlli che le aziende devono mettere in campo sono propedeutici all’assunzione e riguardano alcune condizioni essenziali che il datore di lavoro deve rispettare, indipendentemente dai requisiti soggettivi dei lavoratori.

La prima verifica riguarda la condizione di regolarità contributiva dell’azienda e, dunque, la presenza di un Durc interno positivo (luce verde nel cassetto previdenziale). Questo controllo è richiesto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, secondo cui «i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

L’assenza del Durc accertata, prima o durante il periodo agevolato, determina il mancato godimento dei benefici di cui fruisce l’intera compagine aziendale per i mesi interessati.

Una volta esaurito il periodo di “non rilascio” del Durc, per effetto di una regolarizzazione, l’impresa potrà evidentemente tornare a godere dei benefici normativi e contributivi, senza la possibilità di recuperare le agevolazioni relative al periodo pregresso (interpello 33/2013).

L’azienda deve verificare inoltre se si trova nell’ambito di un periodo precluso per l’utilizzo di benefici contributivi in seguito a violazioni commesse in passato sugli orari di lavoro o sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con accertamento amministrativo o giurisdizionale definitivo. Questa disposizione è contenuta nell’articolo 8 del Dm 30 gennaio 2015. Questo periodo può andare da tre mesi per le violazioni amministrative definitive per riposi giornalieri o settimanali, fino a 24 mesi per violazioni penali definitive in materia di infortuni sul lavoro (allegato A del Dm 30 gennaio 2015).

L’altro controllo aziendale (sempre in base all’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006) riguarda il rispetto integrale dei contratti collettivi.

Su questo punto, l’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la circolare 3/2017 ha chiarito che mentre l’eventuale assenza del Durc incide sulla intera compagine aziendale, le violazioni dei contratti collettivi «assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione».

Peraltro, secondo l’Ispettorato, le violazioni non impediscono il godimento di benefici se regolarizzate prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo, sempre che si tratti di violazioni regolarizzabili.

Anche nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro agevolato l’azienda deve fare attenzione alle comunicazioni formali.

Infatti, l’articolo 31, comma 3 del decreto legislativo 150/2015 stabilisce che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. Si tratta dunque di una perdita temporanea dell’incentivo contributivo relativa al periodo di ritardo della comunicazione di assunzione.

fonte: il sole24ore del 12/02/2018

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