Bonus edilizi diversi dal Superbonus L’iva sugli oneri finanziari nello sconto in fattura
Diversamente dal Superbonus, dove il legislatore ha previsto una maggiorazione in termini di credito fiscale, per l’appunto il 110% rispetto al totale della spesa per interventi edilizi ammessi nei limiti dei massimali, gli altri bonus edilizi maturano crediti fiscali inferiori e quindi risulta importante saper gestire gli oneri finanziari sottesi alla spesa di tali interventi edilizi.
In questi casi, la fatturazione delle operazioni legate alle detrazioni fiscali per interventi edilizi risulta di particolare difficoltà per le imprese che applicano lo sconto in fattura di cui all’art 121 del DL 34/2020 e ss.mm..
Non trattandosi di imprese finanziarie, la loro finalità sarà quella di poter smobilizzare il credito cedendo a terzi il proprio credito derivante dallo sconto in fattura concesso ai propri committenti. Da qui nasce la problematica per le imprese edili del trattamento IVA da riservare agli oneri finanziari che devono essere addebitati al committente, quale differenza tra il valore nominale dello sconto applicato in fattura e il valore attuale del credito di imposta che viene riconosciuto ad esempio dalla banca che acquista il credito fiscale. Resta di tutta evidenza che nel caso l’impresa che concede lo sconto in fattura decidesse di non addebitare gli oneri finanziari applicato allo sconto in fattura ne sopporterebbe per intero il costo che andrà a ridurre il margine di profitto.
Attualmente osserviamo che gli istituti di credito scontano il credito fiscale maturato su tale tipologia di operazione applicando uno sconto che ad ancora ad oggi è equivalente a circa il 2% annuo, anche se occorre rilevare che con i tassi di inflazione in aumento sicuramente non potrà essere garantito lo stesso tasso in futuro.
Quindi ad esempio, nel caso di lavori condominiali di manutenzione straordinaria con detrazione del 50% in dieci anni per una spesa di euro 50.000 iva inclusa, l’impresa che effettua i lavori emetterà regolare fattura per euro 50.000 iva inclusa ed il condominio pagherà con bonifico parlante solo 25.000 euro e gli ulteriori 25.000 euro con l’istituto dello sconto in fattura accordato dall’impresa. In caso di cessione a terzi (banca), ipotizzando per comodità di calcolo il 2% del valore nominale all’anno applicato su euro 25.000, il valore attuale risulterebbe pari a euro 20.000 ed oneri finanziari per euro 5.000.
- in tale ottica, una prima importante considerazione è che gli oneri finanziari applicati distintamente in fattura non concorreranno al totale del credito di imposta per interventi edilizi a favore del condominio e quindi dei condòmini;
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- una seconda considerazione è che l’impresa edilizia in sede di fatturazione al committente avrà due possibili alternative per risolvere la problematica IVA applicata su tali oneri:
1. considerare gli oneri finanziari, conteggiati sull’importo concesso in forma di sconto in fattura, come “operazione accessoria” di un unico atto. In questo caso, gli oneri finanziari avranno natura accessoria ai sensi dell’art. 12 del DPR 633/1972 a cui si applicherà la stessa aliquota IVA dell’operazione principale. Per unico atto si intende che già nella fase contrattuale si farà riferimento all’istituto dello sconto in fattura di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020 e ss.mm. per il successivo sconto presso un intermediario finanziario con indicazione delle modalità di applicazione degli oneri finanziari;
2. redigere un secondo atto, separato dal contratto principale per i lavori edili da eseguire, dove gli oneri finanziari sono autonomi rispetto all’operazione principale con applicazione dell’art. 10, comma 1, n. 1 del DPR 633/1972.
Per meglio rappresentare la fattispecie in esame è bene ribadire che sono da escludere anche altri possibili accordi tra le parti, quali ad esempio:
o l’esclusione da Iva degli oneri finanziari ex art. 15, comma 1, n. 3, del Dpr 633/1972, per “somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”, poiché gli oneri finanziari documentati sono quelli applicati dall’istituto di credito all’impresa e non al committente;
o nessuna indicazione degli oneri finanziari in fattura. In tal caso, gli oneri sarebbero ricompresi nel valore degli interventi edilizi realizzati e anche nel caso in cui quest’ultimi rispettino i requisiti sulla congruità dei prezzi applicati, comporterebbero una loro inclusione figurativa nella detrazione fiscale del 50% ex art 16-bis del DPR 917/1986. Sono pertanto dell’avviso che tale prassi potrebbe essere contestata dall’Agenzia delle Entrate con disconoscimento della parte della spesa riconducibile agli oneri finanziari.