Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 12/7/2024, n. 19196

Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 12/7/2024, n. 19196

Anche se non c’è mobbing, ma solo stress con danno alla salute del lavoratore, il datore di lavoro risarcisce il lavoratore stesso.

A ribadire questo concetto è l’ordinanza 12 luglio 2024 n. 19196 della Cassazione Civile Sezione Lavoro.

La Cassazione, infatti, ha ricordato che in base all’art. 2087 cc., il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore.

Quindi tutto ciò che lede l’integrità psico-fisica o la personalità morale del lavoratore, creandogli un danno, fa nascere il diritto del lavoratore a chiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno medesimo.

E questo anche se le condotte del datore di lavoro non integrano il cosiddetto mobbing, cioè la pluralità di condotte vessatorie unite da un intento persecutorio contro il lavoratore.

Avv. Monica Bombelli

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