Cassazione & Anatocismo: ai fini dell'adeguamento è necessaria specifica pattuizione
Cassazione Civile, Sez. I, 4 novembre 2024, n. 28215
(...)"l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità, da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro, ma la delibera CICR non prende però in considerazione una tale giustapposizione, alludendo a vere e proprie <<condizioni», e dunque a quanto le parti avessero puntualmente stabilito in punto di capitalizzazione, sul presupposto della precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche.
(...)Ha concluso, conseguentemente, nel senso che, stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima."
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Si ringrazia Diritto del Risparmio e Valentino Vecchi per la diffusione del provvedimento
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1 meseOndivaga... la Cassazione dimostra di essere tale negli ultimi 3 anni... troppe sentenze... con ampi spazi grigi...