Compensazione ampia: presentato emendamento alla legge di conversione del DL BLOCCA CESSIONI
Il governo ha presentato un emendamento alla legge di conversione del decreto-legge Blocca Cessioni che introduce la piena compensabilità orizzontale tra crediti fiscali e debiti previdenziali e tributari.
L'emendamento, riformulato dal governo e presentato in commissione finanze della camera, si basa sull'interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 241/1997. In particolare, la norma afferma la piena compensabilità orizzontale tra partite creditorie e debitorie previdenziali e tributarie, come specificato nell'emendamento 2.131 nella riformulazione proposta dal Governo.
L'Inps ha avuto un ruolo fondamentale nell'individuazione di questa norma, che ha trovato un certo consenso da parte dei giudici del lavoro. L'istituto ha contestato la legittimità della compensazione dei debiti previdenziali-assistenziali con la spendita di posizioni fiscali e negato il rilascio del Durc, basandosi sul riferimento nella norma al concetto di medesimi soggetti.
L'emendamento proposto dal governo amplia il perimetro soggettivo all'interno del quale il meccanismo compensativo può operare in senso "orizzontale", cioè su poste di credito/debito non necessariamente omogenee. Tuttavia, il legislatore ha limitato tale portata con interventi eccezionali/derogatori espressi, come nel caso dell'appalto che preclude la spendita di crediti fiscali per l'assolvimento di debiti previdenziali ed assistenziali (art. 17 bis, comma 8, dlgs. 241/1997).
L'interpretazione autentica proposta dal governo esplicita e conferma l'originaria ratio normativa della legge delega "genetica" della disciplina (art. 134 della l. 662/1996), cui hanno fatto seguito interventi attuativi coerenti con il suo spirito.
Tuttavia, l'efficacia della compensazione e l'esercizio della funzione impositiva che conduca al disconoscimento dei crediti di imposta sono ancora oggetto di discussione.
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Secondo l'Associazione Assonime, sia a livello normativo che interpretativo (prassi dell'AdE), è possibile considerare la compensazione comunque efficace anche qualora il credito fiscale dovesse essere appurato come inesistente (o non spettante). In ogni caso, l'obbligato dovrebbe ripristinare la capienza di quanto compensato con un corrispondente versamento.
Sono fatti salvi i casi in cui la stessa Amministrazione finanziaria abbia esercitato il potere di sospendere l'esecuzione delle deleghe a fini di controllo (art. 37, commi 49 ter e 49 quater del dl. 223/2006). In base ad una corretta ripartizione degli ambiti relativi alle funzioni pubbliche ed alle connesse competenze giurisdizionali, l'Inps dovrebbe poter eccepire i mancati incassi ovvero gli storni.
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