COMPETENZE : INSTALLATORI - PROGETTISTI -TECNICI RILEVATORI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO STRUTTURALE PERMANENTI
Spesso viene rivolta la domanda dove è previsto che installatore di dispositivi di ancoraggio deve fare un corso per poterli installare
In questo documento verrà trattato nello specifico la figura dell’installatore di dispositivi di ancoraggio strutturale permanente.
Fermo restando gli obblighi legislativi specificati nel D.Lgs81/08 smi
L’installazione di sistemi di sicurezza permanenti in dotazione all’opera più comunemente chiamati LINEE VITA devono essere eseguiti da personale o organizzazione competente
Fonte : UNI 11578: 2015
QUADRO LEGISLATIVO
D.Lgs 81/08 smi Articolo 24 - Obblighi degli installatori
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza,devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
ALLEGATO XVII IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro -
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13
Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043)
c) «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
d) «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita' nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
e) «competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;
DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 2018
Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n 13.
Il QNQ assume il concetto di competenza quale comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4
Disposizioni in materia di professioni non organizzate
Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
In ottemperanza del D.Lgs 81/08 smi
Obbligo di dichiarare le competenze ai fini della idoneità tecnico professionale
Vista la Legge Biagi
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"
art .2 «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché' le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione Europea in materia di apprendimento permanente, purché' riconosciute e certificate;
Competenze facenti parte del Libretto Formativo del Cittadino Lavoratore Europeo
L'attestato di frequenza è una dichiarazione di conoscenza rilasciata da un privato, in forma scritta, in carta libera, in favore di una persona.
Costituisce una scrittura privata in cui l'autore attesta le caratteristiche del percorso formativo per la durata frequentata
Casi particolari
L'attestato dei corsi sulla sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti è un attestato di frequenza con verifica dei contenuti.
Il suo rilascio è subordinato ad una frequenza minima del 90% delle ore previste ed al superamento della prova di verifica finale.
Il percorso formativo si compone di due moduli: formazione generale e specifica.
Il modulo generale, per lavoratori e preposti, costituisce formazione permanente mentre per la formazione specifica il credito formativo è da valutare di volta in volta a seconda dei settori ATECO delle imprese di provenienza e di arrivo.
Se l'attestato viene consegnato al datore di lavoro, che lo conserva quale prova dell'ottemperanza all'obbligo, il lavoratore ha comunque il diritto di ottenere l'attestato a lui intestato.
Il documento prevede la presenza di un numero minimo di elementi come indicato dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
Attestato di competenza
La certificazione delle competenze in ambito non formale e informale certifica con attestato regionale le competenze che il cittadino ha acquisito in un contesto non formativo.
Il processo di certificazione delle competenze in ambito non formale e informale può essere attivato esclusivamente da enti accreditati per i servizi al lavoro, di cui alla l.r. 22/2006, i quali dovranno garantire requisiti aggiuntivi ulteriori e funzionali all’attività certificatoria, come stabilito dal decreto attuativo della DGR n. IX/2412 del 26/10/2011 “Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro”, ed in particolare:•un addetto all’accoglienza, un tutor e un certificatore delle competenze che abbiano puntuale conoscenza del sistema di certificazione delle competenze in ambito non formale e informale;•una rete di assessor con una esperienza almeno decennale nel settore di riferimento che garantiscano l’attività di assessment;
CONTENUTI MINIMI DI UN ATTESTATO DI COMPETENZA con valore di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE QNQ
“quadro regionale degli standard professionali «della regione Lombardia»
- Profilo professionale specifica della denominazione
- Competenze certificate specificare le denominazioni delle competenze effettivamente raggiunte di cui agli standard di riferimento, indipendentemente dal loro contesto di acquisizione. Utilizzare solo le denominazioni degli standard, non apportandovi modifiche o integrazioni.
- Valore EQF Riportare - laddove definito - il livello di qualificazione dei Profili e degli elementi di professionalità (competenze) del Quadro Regionale degli Standard Professionali (QNQ),
- Soggetto certificatore denominazione e sede.
- ID SEDE del soggetto certificatore.
- ID CORSO numero del corso
- Data erogazione del corso
- Numero progressivo dell’attestato
- Durata ore –giorni -
- Contenuti denominazioni dei moduli / unità formative e loro contenuti essenziali
- Modalità pratiche di apprendimento
- Accertamento e valutazione
Firma docente Firma tutor del corso Firma del legale rappresentante
Descrizione del profilo :
Installatore di dispositivi di ancoraggio strutturale
Elementi di contesto
Ambito di riferimento
L’attività viene svolta nel settore delle costruzioni , nel settore industriale , agricolo e comunque dove necessità la messa in sicurezza di luoghi ,dove si svolgono attività nei lavori in altezza , mediante l’installazione di presidi fissi di sicurezza
Collocazione organizzativa
L’installatore è l’esecutore di un opera elaborata in un progetto redatto da un tecnico abilitato . Riferisce direttamente al committente o al professionista nominato dal committente stesso ( progettista dell’intervento—direttore tecnico di cantiere )
Si rapporta all’esterno con clienti, fornitori, servizi amministrativi ,subappaltatori e nell’ambito del cantiere con le maestranze della impresa edile
Competenze Trasversali Pari al Livello QNQ 3
- Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente
- Installare dispositivi di ancoraggio
- Installare ancoraggi strutturali
- Installare elementi strutturali ( pali –supporti - elementi di interfaccia)
- Installare scale di sicurezza permanenti
- Installare parapetti permanenti
- Mantenere —ispezionare –verificare i dispositivi di ancoraggio
- Collaudare con prove statiche di resistenza gli ancoraggi strutturali