Congedo parentale COVID-19: quali sono le novità?
Il Decreto Rilancio convertito in legge ha modificato in parte il cosiddetto Congedo parentale COVID-19 (detto anche congedo parentale straordinario).
A seguito dell'emergenza epidemiologica del Coronavirus, il congedo parentale straordinario è stato introdotto il 5 marzo 2020 con il Decreto Cura Italia per sostenere le famiglie ed aiutarle a prendersi cura dei figli nel periodo di lockdown e chiusura delle scuole.
Chi beneficia del congedo? Quali sono i requisiti e quanto dura? Come funziona?
La scadenza per fruire del congedo fissata per il 31 agosto è ormai passata. Con l'imminente riapertura delle scuole quali sono le novità in merito?
Congedo parentale COVID-19: a chi spetta, requisiti
L'INPS riconosce il periodo di assenza di 30 giorni (con contribuzione al 50%) ai lavoratori:
- dipendenti del settore privato;
- autonomi iscritti all'INPS;
- iscritti alla Gestione separata (ai sensi dell'art.2, comma 26, della legge n. 335/1995);
- dipendenti pubblici. In tal caso, il congedo è interamente a carico dell’amministrazione di appartenenza. Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 all’INPS, bensì alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
La misura del congedo Covid è a sostegno della coppia lavoratrice.
Affinché il beneficiario possa usufruire del congedo, è essenziale che l'altro genitore non sia disoccupato o non lavoratore, non fruisca del congedo straordinario simultaneamente e non percepisca ammortizzatori sociali, una qualsivoglia forma di sostegno al reddito (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL).
Il periodo di assenza di 30 giorni (individuale e di coppia) per genitori di figli fino a 12 anni prevede una contribuzione al 50%, mentre per chi ha figli di età compresa tra 12 e 16 anni il congedo straordinario per 15 giorni è senza retribuzione.
Congedo parentale straordinario: circolare INPS n. 99 del 3 settembre 2020
Il congedo parentale COVID-19 introdotto dal Decreto Cura Italia (DL n. 18/2020) prevedeva 15 giorni di fruizione.
In seguito, grazie al Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) il periodo è stato esteso a 30 giorni. In più, la scadenza prevista per il 3 maggio è stata estesa al 31 luglio 2020.
Una volta convertito il Decreto Rilancio in Legge n. 77/2020, è stata concessa la fruizione in modalità oraria e la scadenza è stata protratta al 31 agosto.
In merito al congedo, l'INPS è intervenuta dapprima per fornire le indicazioni operative (messaggio n. 3105 - 11 agosto 2020) e, in seguito, con la recente circolare n. 99 del 3 settembre 2020.
Con quest'ultima circolare l'INPS precisa le modalità di presentazione della domanda in seguito all’approvazione della Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 in merito al congedo per l'emergenza Covid-19 ed ai permessi indennizzati di cui alla Legge n. 104/1992.
La circolare INPS n. 99 conferma il limite di massima durata pari a 30 giorni considerando tutti i figli (non per ciascuno di essi). E' necessario fruire dei periodi di assenza in maniera alternata dai genitori lavoratori conviventi.
Quali novità apporta questa circolare INPS?
Il Congedo parentale COVID-19 a ore
La legge n. 77/2020 ha introdotto la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria.
La conversione in legge del decreto concede soltanto ai lavoratori dipendenti del settore privato di utilizzare il congedo a ore dal 19 luglio (data di entrata in vigore della legge n. 77/2020) al 31 agosto 2020. Non spetta ai lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.
Il congedo parentale Covid viene comunque indennizzato su base giornaliera seppure la fruizione avvenga in modalità oraria.
Come per il congedo giornaliero anche per quello a ore bisogna presentare domanda all'INPS per via telematica. Si può presentare autonomamente (disponendo di credenziali PIN, SPID, CIE o CNS), altrimenti è possibile rivolgersi a patronati e CAF o chiamare il contact center dell'INPS.
Chi intende presentare in modo autonomo la domanda nel portale INPS, dovrà accedere alla sezione "Congedo parentale a ore ordinario" ed alla sottosezione "Covid-19". In quest'area dovrà indicare il numero di giorni di congedo per la fruizione a ore ed il periodo temporale in cui sono fruite le giornate di congedo Covid-19.
Secondo quanto specifica la circolare n.99, è possibile fruire di periodi di congedo a ore retrodatati, ovvero antecedenti la data di presentazione della domanda purché siano compresi tra il 19 luglio ed il 31 agosto 2020.
Sono stati introdotti nuovi codici dalla circolare INPS in riferimento alla fruizione oraria:
- codice MV0 (MVzero) da utilizzare in assenza oraria ai sensi della legge n. 77/2020 per i figli di età non superiore ai 12 anni;
- codice YMV1 utilizzabile in assenza oraria da genitori di figli con disabilità in condizioni di gravità accertata.
Congedo COVID a genitori con figli disabili
I genitori di figli con disabilità grave accertata (art. 4, comma 1, Legge n. 104/1992), senza limiti di età, iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitati in centri diurni di tipo assistenziale, oltre a beneficiare dell’estensione della durata dei permessi retribuiti (art. 24 del DL n. 18/2020 e successive modifiche), possono fruire in via alternativa e per 30 giorni al massimo del congedo COVID.
Congedo parentale COVID-19 a ore: compatibilità/incompatibilità
Il congedo COVID-19 a ore è compatibile con:
- il congedo parentale ordinario a ore da parte dell'altro genitore per lo stesso figlio minore purché le ore non coincidano;
- il congedo parentale ordinario nello stesso giorno per il soggetto richiedente;
- la fruizione, da parte di uno dei due genitori, dei riposi giornalieri nella stessa giornata.
E' stata confermata la compatibilità del congedo COVID con:
- i permessi relativi alla Legge n. 104/1992;
- il prolungamento del congedo parentale ordinario o del congedo straordinario.
Considerando che i due genitori possono usufruire del congedo COVID a ore in modo alternato, lo stesso congedo è incompatibile con la fruizione di congedo Covid giornaliero da parte dell'altro genitore nello stesso giorno per lo stesso minore.
Riguardo alla compatibilità con il bonus baby-sitter/centri estivi resta valido quanto specificato dall’INPS con la circolare n. 81/2020.
Nello specifico, si può usufruire di 20 giorni di congedo COVID in assenza di presentazione della domanda del bonus, mentre in presenza di una o più richieste di bonus per un importo pari o inferiore a 600 euro si possono chiedere al massimo 15 giorni di congedo.
Al contrario, in caso di una o più domande del bonus baby sitter per una cifra superiore a 600 euro non si può chiedere il congedo COVID.
In arrivo il congedo parentale COVID-19 straordinario per i figli che si ammalano
La scadenza del 31 agosto è ormai passata.
Se in piena emergenza Coronavirus, quando le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse, il congedo parentale Covid si è rivelato un prezioso strumento messo in campo dal governo per aiutare i genitori lavoratori ad occuparsi dei figli, ora che le scuole riaprono qualcuno potrebbe pensare che non sia più fruibile, che non serva più. Risposta sbagliata.
I genitori non avranno come alternativa soltanto il congedo parentale ordinario. Sono in arrivo i congedi parentali straordinari nell'eventualità che i figli si ammalino nel periodo scolastico.
A tal proposito, il ministro della famiglia Elena Bonetti ha dichiarato recentemente al Sole24Ore quanto segue:
"Andiamo verso il prolungamento dello smart working e dei congedi straordinari per i genitori di bambini che si ammalano o sono in quarantena a causa del coronavirus”.
In caso di positività di un figlio a scuola o per precauzione a causa di un contatto potenzialmente a rischio di contagio, lo studente deve essere isolato e accudito dai genitori; di conseguenza, risulta quantomai necessario un congedo parentale straordinario INPS.
Riapertura delle scuole: congedi parentali Covid straordinari approvati dal Cdm
Il 7 settembre scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che dà diritto allo smart working ed ai congedi parentali COVID straordinari per genitori di figli fino a 14 anni costretti a restare a casa per la quarantena obbligatoria di due settimane.
Non è ancora chiaro se sono previsti giorni in più rispetto ai 30 già stabiliti nei precedenti provvedimenti o se si potrà richiedere parte dei 30 giorni non utilizzati in precedenza.
Sicuramente, i limiti saranno gli stessi per lo smart working: l'altro genitore deve essere non lavoratore e non deve beneficiare di strumento di sostegno al reddito in caso di cessazione o sospensione dell'attività lavorativa.
In alternativa al congedo Covid straordinario, sarà possibile per operatori sanitari e ricercatori scegliere voucher baby sitter da 1.200 euro.
La Bonetti ha sottolineato:
"Chiederò che tutti i lavoratori possano usufruire di entrambe le agevolazioni ma dovremo fare bene i conti. E' verosimile che i dipendenti possano scegliere tra congedo e voucher".
TOP100 Unstoppable Women 2016 | CEO e Board Member in Italia di Junior Achievement, la più vasta organizzazione non profit dedicata all'educazione economica, finanziaria e imprenditoriale dei giovani.
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