CONGEDO STRAORDINARIO L.104
Con la Sentenza 232 del 07/11/2018 la Corte Costituzionale ha esteso l'interpretazione della norma dl Testo Unico dlgs151 del 26/03/2001 relativamente al requisito della"convivenza" del lavoratore con il disabile.
In particolare nel SOLO caso del congedo del FIGLIO lavoratore per il GENITORE disabile in situazione di gravità, è possibile beneficiare del congedo ANCHE NEL CASO IN CUI LA CONVIVENZA SI INSTAURI SUCCESSIVAMENTE ALLA RICHIESTA dello stesso e a decorrere dall'inizio della sua fruizione.
Oltre ciò l'Inps comunica che il requisito della convivenza può essere provato ANCHE tramite DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO.