CONSOB: pubblicate le disposizioni transitorie per l’avvio del nuovo Arbitro sulle Controversie Finanziarie
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La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), ha recentemente adottato, con delibera n. 19783, le disposizioni transitorie relative all’avvio dell’operatività del nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Tali disposizioni mirano, da un lato, ad assicurare un più agevole accesso alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie da parte degli investitori e, dall’altro lato, a consentire agli intermediari di gestire al meglio gli adempimenti connessi all’adesione al nuovo ACF. Nel documento che, tra le altre cose, ha determinato l’avvio dell’operatività dell’ACF in data 9 gennaio 2017, è previsto anche che: (i) per un periodo di due anni dalla data di avvio dell’operatività dell’ACF, gli investitori che non si avvalgono del supporto di un’associazione dei consumatori ovvero di un procuratore possono presentare il ricorso all’Arbitro e la relativa documentazione in forma cartacea; (ii) per un periodo di due anni dalla data di avvio dell’operatività dell’ACF, gli intermediari che si avvalgono di una associazione di categoria provvedono, nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, a trasmettere le proprie deduzioni e la relativa documentazione all’associazione che, entro 15 giorni dalla ricezione, le inoltra all’ACF con le modalità rese note sul sito web; (iii) entro quattro mesi dalla data di avvio dell’operatività dell’ACF, gli intermediari provvedono a modificare la documentazione contrattuale al fine di adempiere agli obblighi informativi previsti dal regolamento adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.