Corte di Cassazione: la nullità degli atti tributari non è rilevabile d'ufficio

Corte di Cassazione: la nullità degli atti tributari non è rilevabile d'ufficio

Corte di Cassazione: la nullità degli atti tributari non è rilevabile d'ufficio

Una recente sentenza della Cassazione (18448/2015) affronta nuovamente il tema della rilevabilità d'ufficio degli atti di accertamento affetti da nullità.

La disposizione di riferimento è l'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, il quale all'ultimo comma recita: «L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni , la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma.»

La Suprema Corte, affrontando un caso in cui la società contribuente impugnava alcune cartelle di pagamento relative ad atti di accertamento divenuti definitivi, invocandone la loro illegittimità perché mancanti non solo di timbro e sigillo, indicazione della qualifica del funzionario competente, ma anche con firma illeggibile.

In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso della società, mentre in appello la Commissione Tributaria Regionale ha dato ragione al contribuente, affermando che anche nel giudizio tributario il vizio di nullità per mancanza degli elementi essenziali è rilevabile d'ufficio dal collegio e comporta l'invalidità dell'atto, e quindi la nullità è deducibile anche dal contribuente nei confronti di un atto già definitivo perché non impugnato.

L'Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando anche che non era ammissibile l'eccezione del contribuente, proposta solo impugnando la cartella (atto esecutivo), relativa alla nullità dell'atto impositivo divenuto definitivo a causa della mancata impugnazione.

La Cassazione ha accolto la tesi dell'Agenzia, affermando che la sanzione della nullità prevista dal citato art. 42 D.P.R. 600/1973 non è direttamente rilevabile d'ufficio dal giudice.

Il ragionamento della Cassazione è il seguente: l'attività tributaria costituisce un sottosistema di quella amministrativa, nei confronti della quale si pone in rapporto di specialità: ne consegue che, in mancanza di diversa previsione del legislatore, l'invalidità o l'annullabilità dell'atto deve essere sollevata dal contribuente mediante impugnazione nei tempi e nelle forme richieste.

In mancanza, l'atto tributario, seppure affetto da nullità, si consolida e diviene definitivo: massima attenzione, quindi, a seguire la regola d'oro, cioè proporre tutte le eccezioni e le difese nell'atto di impugnazione originario.

Qui di seguito il testo della disposizione richiamata:


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Vigente al: 12-11-2015

Art. 42 - Avviso di accertamento

Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni , la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma.

MAURIZIO MELONI

DOTT.COMMERCIALISTA DIFENSORE TRIBUTARIO presso STUDIO TRIBUTARIO AZIENDALE

9 anni

Se l'attività tributaria è sottospecie di quella amministrativa allora le Università e tutti i docenti a livello globale devono essere cambiati. Il diritto tributario è fatto anche di atti amministrativi( involucro formale e sostanziale) ma non può essere considerata sottospecie di nessuno perché prende qualcosa da tutto ed essendo caratterizzata da norme speciali diviene qualcosa di unico e non subordinato, se tale subordinazione esistesse in maniera forte sarebbe la fine, pensiamo già quanto sono poco chiare le norme in materia... L'impugnazione deve essere fatta entro 60 giorni dalla notifica altrimenti non è possibile impugnare la cartella ( o atto successivo all'avviso di acc.) se non quando non è stata notificato l'atto prodromico.

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