Crisi d'impresa e monitoraggio
Gli indici della crisi d’impresa manifestano uno scopo comune: far emergere l’eventuale inadeguatezza dell’impresa a far fronte alle obbligazioni pianificate. Si tratta quindi di indizi, da cui possono eventualmente scaturire gli obblighi segnaletici.
Successivamente al calcolo degli indici, che come vedremo può essere effettuato anche all’interno dell’azienda, in completa autonomia e con il beneficio di poter effettuare un monitoraggio real time (spesso i dati che vengono inviati ai commercialisti hanno uno scarto temporale che in questa situazione acquisisce un valore considerevole) è quindi l’attestazione di adeguatezza degli indici in rapporto alla specificità dell’impresa.
L’attestazione viene quindi allegata alla nota integrativa al bilancio e ne è parte integrante.
Il monitoraggio
Gli organi sociali devono monitorare nel tempo, almeno trimestralmente secondo quanto indicato dall’art.24, l’andamento patrimoniale, reddituale e finanziari della società.
Gli indici, secondo normativa, verranno quindi verbalizzati e diventeranno parte della contabilità.
Compito dell’organi amministrativi e di controllo, anche in questo caso con cadenza trimestrale, è verificare e verbalizzare lo scostamento che si genera fra andamento economico e finanziario preventivato con quello a consuntivo.
Deve quindi essere monitorata l’esistenza di fattori che possano, anche potenzialmente, compromettere quelle che sono le aspettative monetarie e reddituali a budget.
La normativa ritiene di grande utilità’ monitorare anche altri indicatori, quali:
- andamento delle vendite;
- andamento del mercato di riferimento sia a livello locale, nazionale ed internazionale;
- andamento della concorrenza;
- andamento dei livelli occupazionali e della rotazione di figure apicali;
- introduzione e/o modifiche della normativa di settore;
- innovazioni tecnologiche;
- sicurezza dei luoghi di lavoro (cruciale oggi nel periodo di pandemia);
- contenziosi in essere;
- Centrale Rischi di Banca d’Italia;
- SIC (Sistemi di Informazione Creditzia – gestita da privati come ad esempio Cerved Group).
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A chi spetta l’organizzazione?
All’imprenditore, mentre quello di segnalazione è a carico dell’organo di controllo/ revisione.
L’obbligo di segnalazione interno ed esterno
L’obbligo di segnalazione può essere interno o esterno ed entrambi gli obblighi hanno un ruolo diverso.
1- L’obbligo di segnalazione interna
ha la funzione di “stimolare e responsabilizzare l’organo gestorio, di monitorare proattivamente l’andamento patrimoniale, reddituale e finanziario del business al fine di salvaguardare la solvibilità e la continuità aziendale nel breve e nel medio e lungo termine”.
2- L’obbligo di segnalazione esterna
ha invece una funzione di denuncia. Con questa segnalazione si va infatti a denunciare che esiste una situazione di insolvenza, perché sono stati superati certi livelli di indebitamento, in termini di qualità e di quantità.
Interessante è notare la natura preventiva del nuovo Codice della Crisi di Impresa, perché attraverso il calcolo degli indici e le fasi di monitoraggio l’azienda deve impegnarsi a monitorare costantemente il suo stato di salute economico, reddituale e patrimoniale.
Possiamo definire come scopo principale di questa normativa la volontà di preservare la continuità aziendale, volontà che ha una natura lungimirante, perché se vi sono i presupposti per sanare eventuali situazioni di difficoltà, nessuno esce sconfitto, bensı̀ tutti vincitori.
Chi Vince?
- Vince l’azienda che può sanare la situazione problematica e iniziare un nuovo corso, adottando una gestione più attenta e lungimirante;
- Vincono gli imprenditori che possono dare continuità alla loro impresa e non solo;
- Vincono i lavoratori che mantengono la loro occupazione e vince anche lo Stato che può contare su un’azienda sana, pronta a immettere ricchezza nel mercato.