Danno biologico: nuove tabelle ed indennizzi aumentati del 40%
L’Inail, con la circolare n. 27 del 2019, ha elaborato la nuova tabella per gli indennizzi in capitale introducendo alcune modifiche sulla scorta del decreto ministeriale 22 novembre 2016, con cui sono state approvate le tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti.
Tra le novità, in primis, la mancata differenziazione di genere. La nuova Tabella, infatti, è unica sia per gli uomini sia per le donne, mentre gli importi continuano a essere individuati per classi di età e per grado di menomazione dell'integrità psico-fisica compreso fra il 6% e il 15% <continua>...
nuovi importi del valore degli indennizzi derivano dalla ponderazione delle due precedenti tabelle distinte per sesso, sulla base degli indennizzi pagati nel periodo di osservazione (2000-2017).
Tale ponderazione ha tenuto conto, altresì, per la definizione dei nuovi importi differenziati per grado di menomazione e classe di età delle basi tecnico-attuariali e dell'adeguamento della speranza di vita degli assicurati desunte dalle nuove tavole di mortalità, in linea con i coefficienti di capitalizzazione relativi alle rendite di inabilità e di quelli a favore dei superstiti.
Il nuovo punto INAIL è stato dunque rideterminato partendo dal punto base unitario annuale definito nel 2000 sulla base della "speranza di vita" desunta dalle nuove tavole di mortalità.
Il valore finanziario del punto Inail, riferito al grado ed alla classe di età iniziali, è pari ad euro 1.430,68 e cresce in misura progressiva all'aumentare del grado, prevedendo indennizzi mediamente più alti di circa il 40% rispetto alle Tabelle del 2000 comprensive degli aumenti straordinari intervenuti.
La nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 145/2018, ovvero per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal I gennaio 2019. In particolare, gli importi dei valori capitali previsti nella nuova Tabella si utilizzano in caso di accertamenti provvisori dei postumi effettuati su eventi con data dal I gennaio 2019, con o senza l'erogazione dell'acconto dell'indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l'accertamento definitivo di conferma o aumento del grado.
Per quanto riguarda, invece, agli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti il I gennaio 2019, con o senza l'erogazione dell'acconto dell'indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l'accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato a far data dal 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle Tabelle previgenti.
Infine, per gli eventi lesivi antecedenti alla data di entrata in vigore restano confermati i criteri applicativi utilizzati per i due precedenti aumenti straordinari e per la rivalutazione annuale con decorrenza I luglio 2018 applicata agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dalla predetta data.