Decontribuzione sud, sgravio del 30% senza limiti
Ricevuto il nulla-osta dalla Ue, l’Inps, con la circolare n. 122/2020 di ieri, regola l’esonero per le aziende che impegano dipendenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Lo sgravio parte dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, si può applicare a tutti i dipendenti (con qualunque forma contrattuale), esclusi agricoli e domestici, compresi anche i nuovi rapporti avviatinell’ultimo trimestre dell 'anno in corso.
Grazie allo sgravio - non riconosciuto per i premi Inail - i datori risparmieranno il 30% dei contributi totlai da versare, senza alcun massimale. Si tratta questione interessante, in quanto permetterà alle aziende un discreto risparmio anche per i dipendenti con retribuzioni medio alte.
L’Inps ricorda che lo sgravionon si può applicare su tutti i contributi dovuti; restano fuori dall'agevolazione alcune ormai note forme di contribuzione come il contributo integrativo Naspi (0,30%) e le contribuzioni di tipo solidaristico. L’operazione recupero può iniziare già dalle denuncie contributive di ottobre con scadenza di versamento al 16 novembre.
L’Inps sottolinea che - anche trattandosi di un incentivo, in considerazione del fatto che lo stesso si rivolge sia al personale in forza, sia ai nuovi assunti in base a un’interpretazione estensiva della norma - la nuova decontribuzione sud, non ha natura di incentivo all’assunzione e, per fruirne, come già accennato, non si devono rispettare i principi generali satbiliti dall’articolo 31, del Dlgs n. 150/15.
Tuttavia, trattandosi di un beneficio contributivo,occorre rispettare le disposizioni contenute nei commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006. Cio' vuol dire in sostanza che l’azienda ha diritto all’esonero se è in possesso del Durc, se non ha violato le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, se rispetta gli altri obblighi di legge in materia e se con infrange le regole imposte dagli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, lo sgravio è cumulabile con altri sgravi contributive previste dall’ordinamento. Nella circolare in esame, l’Inps afferma che il nuovo sgravio è cumulabile, inoltre, con gli incentivi economici e, anche in questo caso, lo limita alla contribuzione dovuta dalle imprese. La scelta sembra discutibile data la diversa natura delle misure di cui si parla.
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4 anniGrazie Francesco