Decreto che aggiorna tutela marchi
Dal Sole 24 Ore di oggi. Il fatto di poter allargare il campo di tutela ai marchi senza segni grafici permette di tutelare meglio il patrimonio immateriale della società. Conviene sempre fare un check up periodico dei propri marchi e denominazioni, anche per evitare spiacevoli problemi con competitors o altri che, magari anche in modo speculativo approfittano di possibilità di registrazioni con marchi simili o nomi uguali.
Adottato in prima lettura il decreto che allinea l’Italia al pacchetto marchi dell’Ue. Qualità di prodotti e servizi: il provvedimento introduce il marchio di certificazione
Non solo rappresentazioni grafiche, ma anche sonore, multimediali o, persino, olfattive. Il decreto legislativo sui marchi, adottato in prima lettura nel Consiglio dei ministri di ieri sera, allinea le regole del nostro Codice della proprietà industriale (Dlgs 30/2005) al «pacchetto marchi» (direttiva 2015/2436 e regolamento 2015/2424). Introducendo anche nel nostro sistema il marchio di certificazione.
L’intervento, in sintesi, si inserisce nella linea di armonizzazione delle norme dei singoli Paesi membri dell’Ue in materia di marchi di impresa, per allineare tutto agli standard del marchio dell’Unione europea, il titolo rilasciato dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (Euipo).
Una delle novità più rilevanti è contenuta tra le definizioni. Qui si stabilisce che «possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni», anche se non «suscettibili di essere rappresentati graficamente», com’è nella norma attualmente in vigore. In questo modo ci si allinea pienamente a quanto già stabilito in materia di marchio Ue: i segni, cioè, possono essere rappresentati in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia disponibile, purché atti «ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare».
L’altra novità è legata alla nascita del marchio di certificazione, che saranno diversi da quelli collettivi. In pratica, persone fisiche, società e organismi accreditati potranno ottenere la registrazione di appositi marchi come «marchi di certificazione», a condizione che non svolgano un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. In sostanza, diventeranno soggetti terzi in grado di attribuire una certificazione. Si tratta di una novità che ha applicazioni in moltissimi ambiti: dall’alimentare, alla qualità di prodotti fino alla certificazione di servizi. Basta pensare alla tutela dei materiali, al procedimento di fabbricazione, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche. In deroga alle norme europee, è possibile utilizzarli anche per «designare la provenienza geografica dei prodotti e dei servizi».
Infine, un’altra norma, introducendo un nuovo articolo nel Codice della proprietà industriale, aumenta le possibilità che il titolare di una licenza di utilizzo di un marchio ha di far valere i suoi diritti in tribunale, in caso di violazioni. Il titolare di una licenza esclusiva, più nello specifico, potrà avviare direttamente un’azione per contraffazione «se il titolare del marchio, previa messa in mora» non la avvia «in tempi ragionevoli in base alle circostanze». Non solo. Il licenziatario, poi, potrà anche intervenire nell’azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio, per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.
Risorse Umane, presso Selle Royal Group
6 anniFederico Rizzetto