DECRETO CRESCITA  ( D.L. 30.04.2019 ) : cartolarizzazioni  di crediti  e agevolazioni fiscali relative alle  operazioni con le Reoco

DECRETO CRESCITA ( D.L. 30.04.2019 ) : cartolarizzazioni di crediti e agevolazioni fiscali relative alle operazioni con le Reoco

DECRETO CRESCITA ( D.L. 30.04.2019 ) : cartolarizzazioni di crediti e agevolazioni fiscali relative alle operazioni con le Reoco ( società " veicolo ).

L'art. 23 del D.L. modifica la normativa delle Reoco ( Real Estate owned companies )

Il nuovo comma 4 dell'art.7.1. prevede ora che possono essere costituite una o piu' società veicolo d'appoggio, nella forma di società di capitali, aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare.....i beni immobili e mobili registrati....ivi compresi i contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti.

L'art.7.2.aggiunto dal decreto specifica che le società che effettuano le operazioni di cui all'art.7.1 non possono svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle indicate nello stesso art.7.1. lettera b-bis. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori di titoli risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti di cui al comma 2 del presente articolo. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalle società di cartoralizzazione.

Il nuovo coma 4 bis consente di applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo dei beni e dei diritti in favore in favore della società veicolo d'appoggio .

Alla società veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria.

Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Qualora non si realizzi questa condizione , le dette imposte sono dovute dall'acquirente in misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30%, oltre agli interessi di mora.

Qualora, invece, i beni in questione siano ceduti a soggetti che non svolgono attività d'impresa, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa se l'acquirente s trova nelle condizioni di avvalersi dell'agevolazione "prima casa".

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