Decreto fiscale 2019: FE in versione soft
L’entrata in vigore della Fatturazione Elettronica non sarà differita ma sarà resa più soft: effetti sanzionatori meno intransigenti per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, emissione delle fatture consentita entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni, abrogazione dell’obbligo di numerazione progressiva per le fatture passive.
Per quanto riguarda l’applicazione light delle sanzioni, la norma «attenua i soli effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa seppur tardivamente». Quindi in ogni caso non si potrà sfuggire dalla modalità elettronica di emissione, ma saranno quantomeno perdonate (o sanzionate in maniera ridotta) determinate tipologie di ritardi. Il Sistema di Interscambio rimane dunque l’unico e ineludibile ponte attraverso cui devono obbligatoriamente transitare le fatture per potersi considerare emesse.
A proposito invece del secondo punto, «chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell’operazione ne deve dare evidenza nel documento stesso». La concessione è dunque mitigata da una dichiarazione dell’emissione posticipata. Al fine però di poter adeguare gli attuali sistemi, la decorrenza di questa disposizione è fissata al 1° luglio 2019.
Interessante e perfettamente nel solco di un’ottica di semplificazione (probabilmente attesa da molti) è anche l’abrogazione della numerazione progressiva per le fatture del registro acquisti. Di fatto questa novità va ad abrogare buona parte dell’antico art. 25 del DPR n. 633/1972, che al comma 1 recitava quanto segue: «il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione».
Importanti novità anche in merito al consentito slittamento del pagamento dell’IVA: la relazione illustrativa dell’art. 12 del nuovo decreto recita infatti che «il cessionario/committente può detrarre l’imposta, previa registrazione della fattura di cui è in possesso, nella liquidazione relativa al mese in cui la fattura stessa è stata ricevuta».
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