Dentista condannato a risarcire i danni al paziente.
Responsabilità professionale del dentista. Mancanza di diligenza e perizia nell’intervento estetico-odontoiatrico anche di sbiancamento dei denti naturarli. Mancanza del consenso informato e di idonea certificazione di conformità delle protesi dentali. Risarcimento del danno in favore del paziente. Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Milano – Prima Sezione Civile, sentenza n 1654 del 16/02/2018
Nota a cura dell’Avv. Valter Marchetti del Foro di Imperia
Il caso
Un paziente si rivolge al medico odontoiatra per sottoporsi a trattamenti odontoiatrici volti a donarle un migliore aspetto estetico. Il medico propone, nella fattispecie, un trattamento che prevede la sostituzione dei ponti protesici esistenti e la chiusura dei diastemi presenti nell’arcata superiore, intervento sa realizzarsi da un lato mediante la ricopertura protesica di tutti i molari e dell’elemento inferiore 35 e, dall’altro, attraverso la realizzazione di 4 nuove corone fisse degli incisivi superiori.
Il medico odontoiatra procedeva a realizzare tredici corone protesiche fisse in zirconio-porcellana, previo inserimento di perni sugli incisivi superiori, senza eseguire i ritrattamenti canalari degli elementi-pilastro. Eseguiva anche lo sbiancamento dei denti naturali nel tentativo di renderli di colore simile alle corone protesiche applicate, tentativo che fallisce e che porta il medico in questione ad applicare 15 faccette in materiale di zirconio-porcellana su tutti i denti naturali con ulteriore aggravio di costi per il paziente.
Inoltre, nonostante l’intervento del medico odontoiatra, permangono gli inestetismi cromatici tra denti naturali e denti artificiali ed il paziente accusa forti dolori che lo costringono ad assumere analgesici oltre a convivere con una ipersensibilità agli stimoli tecnici, con persistente difficoltà nella masticazione.
La perizia medico legale e l’accertamento tecnico preventivo.
Le relazioni tecniche d’ufficio effettuate nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ed acquisite nel giudizio di merito, hanno messo in luce il colposo inadempimento del medico odontoiatra sotto i seguenti profili:
- le terapie proposte dal medico odontoiatra seppur corrette, tuttavia non sono state eseguite in modo conforme alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e sono state caratterizzate da elementi di imperizia;
- prima di procedere agli interventi praticati, non sono stati eseguiti tutti gli esami diagnostico prognostici necessari per valutare lo stato dei denti-pilastro, cosa che avrebbe consentito di evidenziare la presenza di lesioni cariose e granulomi apicali;
- non sono stati eseguiti i necessari ritrattamenti canalari degli incisivi superiori prima dell’inserimento degli elementi-pilastro relativi alle protesi fisse applicate nel settore incisivo superiore da 12 a 22;
- vi è stata una eccessiva ed incongrua preparazione protesica dei denti con strumenti rotanti in termini di esagerata riduzione occlusale, oltre a corone posteriori di dimensioni non adeguate;
- vi è stata una incongrua realizzazione protesica, in particolare la faccetta in porcellana sul dente 25 risulta sovra-contornata ed imprecisa;
- la documentazione clinica è carente ed inadeguata, mancando un dettagliato diario clinico dei trattamenti eseguiti, mancando il modulo del consenso informato oltre che i certificati di conformità protesica;
- i trattamenti eseguiti sul paziente non hanno avuto buon esito, sia per l’inestetismo delle corone protesiche sugli incisivi superiori, l’ipersensibilità algica dei molari inferiori ricoperti con le protesi, le difficoltà masticatorie, sia per il distacco di alcune faccette in zirconio.
Il Tribunale di Milano condanna il medico odontoiatra al risarcimento dei danni provocati al paziente.
Il giudice del Tribunale di Milano, a causa del colposo inadempimento del medico, ha dichiarato risolto il contratto di prestazione d’opera professionale stipulato dalle parti, condannando il sanitario al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal paziente oltre interessi legali nonché le spese relative all’accertamento tecnico preventivo e quelle sostenute per la difesa in giudizio.
A cura dell’Avv. Valter Marchetti del Foro di Imperia, avvvaltermarchetti@live.it cell 349 8844331