Dichiarazioni fiscali e nuove regole di coordinamento fisco - bilancio
Riporto di seguito l'interessante articolo del Dott. Giacomo Albano sugli effetti in dichiarazione del Decreto del MEF del 3 agosto 2017, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 1 settembre 2017.
Fisco e bilanci al sicuro con la salvaguardia
La fase finale dell’operazione dichiarazioni 2017 mette i contribuenti davanti a una scelta: decidere se adeguarsi da subito alle nuove disposizioni del Dm del 3 agosto sul raccordo fra fisco e bilanci oppure valutare se avvalersi in pieno della clausola di salvaguardia. L’adeguamento potrebbe essere utile, per esempio, per evitare un doppio regime fiscale fra il 2016 e gli anni successivi di determinate poste di bilancio, come per esempio per i fondi rischi e oneri. L’adeguamento però potrebbe comportare la necessità di versare maggiori imposte mentre resta aperto il problema-sanzioni.
In base al Dm del 3 agosto sono, infatti, salvi gli effetti sulla base imponibile derivanti da comportamenti non coerenti rispetto a quanto stabilito dal Dm, purché riferibili ad annualità i cui termini (ordinari) di versamento del saldo risultino già scaduti.
La clausola di salvaguardia dell’articolo 3 del decreto “blinda” di fatto l’imponibile fiscale del 2016 delle imprese Oic (ma anche Ias adopter, per le quali la clausola opera anche per i periodi anteriori), anche se determinato sulla base di criteri non in linea con le nuove disposizioni. La previsione consente di non apportare modifiche alle dichiarazioni da presentare a ottobre rispetto ai calcoli effettuati in sede di bilancio e alle imposte versate a saldo, anche se in contrasto con il decreto. La clausola si è resa necessaria in considerazione del grande ritardo con cui è stato emanato il decreto, pubblicato, nella generalità dei casi, successivamente alle chiusure dei bilanci 2016 e al versamento a saldo delle relative imposte. La disposizione ha inteso tutelare quei contribuenti che, in attesa dell’emanazione delle disposizioni attuative, abbiano adottato comportamenti fiscali non coerenti con quanto poi chiarito da queste ultime. Si pensi al caso di un’impresa che, in applicazione del principio di contabilizzazione per natura degli accantonamenti per rischi e oneri, abbia iscritto nel bilancio 2016, fra i costi per servizi, importi che hanno i requisiti dell’Oic 31 e abbia versato le imposte a saldo considerando deducibili tali importi, in virtù del principio di derivazione. Tali componenti, per effetto di quanto chiarito del decreto, sono fiscalmente qualificati come accantonamenti, e quindi indeducibili in base all’articolo 107 del Tuir. In tale ipotesi, compilando il modello Redditi 2017, l’impresa potrà decidere se adeguare o meno la propria base imponibile alle indicazioni del decreto. In caso di mancato adeguamento, l’accantonamento potrà essere legittimamente considerato quale costo deducibile, poiché la clausola di salvaguardia consente all’impresa di adottare un comportamento “non coerente”. Ciò vale non solo in presenza di variazioni temporanee destinate a riassorbirsi in futuro (quali gli accantonamenti a fondi rischi), ma anche in presenza di variazioni permanenti (ad esempio interessi passivi “virtuali” su finanziamenti intercompany infruttiferi).
Più complesso il caso in cui l’impresa – che ha versato le imposte a saldo secondo criteri “non coerenti” - intenda adottare un comportamento “coerente” con le previsioni del decreto in sede di dichiarazione. Sembrerebbe logico che il contribuente che determina la propria base imponibile coerentemente con le previsioni del decreto possa beneficiare della clausola di salvaguardia, senza subire sanzioni sui maggiori versamenti dovuti per effetto dell’adeguamento rispetto a quanto versato in sede di saldo. Tuttavia, non è chiaro come operi in questo caso la clausola di salvaguardia, considerato che se dalla dichiarazione emerge un debito maggiore rispetto a quanto versato, il minore versamento verrebbe rilevato direttamente in sede di controllo automatico della dichiarazione, con contestuale irrogazione di sanzioni e interessi (lo stesso vale in caso di tardivo versamento, se la maggiore imposta dovuta viene versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione). In sostanza, l’impresa che adotta un comportamento “coerente” rischia di essere penalizzata rispetto a quella che mantiene un comportamento “non coerente”. Un paradosso che le Entrate dovrebbero chiarire, stabilendo che la clausola di salvaguardia opera sempre per le imprese che si adeguano; e se da tale adeguamento emerge una maggiore imposta non si applicano sanzioni per omesso o tardivo versamento.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 1 settembre 2017
Le novità introdotte dal DM del MEF del 3 agosto 2017 saranno analizzate nell'ambito del convegno organizzato da Optime il prossimo 21 settembre a Milano. I relatori coinvolti, entrambi esponenti dell'Agenzia delle Entrate, analizzeranno le regole di coordinamento del principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC e IAS/IFRS adopter e le nuove modalità di applicazione della disciplina ACE.