Dimostrazione attività conducente nei 56 giorni precedenti: Nessun obbligo di sostituzione carta, ma necessaria la stampa dei dati
Il Regolamento (UE) 2020/1054 modifica il Regolamento (UE) n. 165/2014 estendendo il periodo di registrazione per i conducenti di veicoli con tachigrafo da 28 a 56 giorni, a partire dal 31 dicembre 2024, e richiede che le registrazioni siano presentate agli organi di controllo su richiesta.
Le carte tachigrafiche in uso sono suddivise in due categorie principali:
Nel caso in cui la memoria del tachigrafo non possa registrare tutte le attività nei 56 giorni precedenti, non è necessario sostituire la carta, ma il conducente deve stampare le registrazioni giornalmente per evitare la perdita di dati, come richiesto dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014, garantendo così la corretta conservazione delle informazioni.
A partire dal 31 dicembre 2024, i conducenti e le aziende di trasporto dovranno presentare le registrazioni delle attività degli ultimi 56 giorni, per i veicoli con tachigrafo intelligente di seconda generazione o di generazione precedente, mantenendo l’obbligo di stampa dei dati se la memoria del tachigrafo non basta.
Il Ministero dell’Interno ha specificato che per i veicoli con tachigrafo di generazione precedente non c’è obbligo di sostituire la carta tachigrafica, a meno che non possa registrare tutte le informazioni necessarie. In questo caso, i conducenti devono stampare le registrazioni per preservare i dati. Si invita inoltre le Prefetture e i Corpi di Polizia Locale a diffondere queste informazioni per garantire il rispetto delle normative sul corretto utilizzo del tachigrafo.