Direttiva Macchine e Sicurezza Macchinari
La Direttiva 2006/42/CE, meglio conosciuta come “Direttiva Macchine”, è una direttiva di prodotto che regolamenta la fabbricazione, l’immissione nel mercato e la messa in servizio delle macchine così come definite all’art. 1.1 della Direttiva medesima.
Ricordiamo che le direttive di prodotto, redatte secondo l'articolo 95 del Trattato di Roma, sono quelle direttive il cui scopo è:
Nel caso specifico, la Direttiva Macchine 2006/42/CE ha lo scopo di normare la costruzione delle macchine al fine di garantire la sicurezza dell’utilizzatore.
La Direttiva Macchine è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 17 del 27 gennaio 2010 che è entrato in vigore il 6 marzo 2010.
DEFINIZIONE DI “MACCHINA” NELLA DIRETTIVA MACCHINE
Per capire cosa si intende per “macchina” è necessario far riferimento a quanto indicato nella Direttiva Macchine 2006/42/CE e in particolare all’art. 1.1. Per “macchina” si intende uno dei prodotti elencati all’articolo 1, comma 1, lettere da a) ad f) qui di seguito riportati:
a) Macchine
b) Attrezzature intercambiabili
c) Componenti di sicurezza
d) Accessori di sollevamento
e) Catene, funi e cinghie
f) Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
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Quindi, nella Direttiva Macchine 2006/42/CE è presente una definizione di macchina “in senso stretto” e una definizione di macchina “in senso lato”. Dove e quando si applica la Direttiva Macchine? Semplificando, ogni volta sia coinvolta una macchina. Ma cosa la Direttiva Macchine 2006 per “macchina?”
La definizione di macchina “in senso stretto” è:
La macchina può quindi essere azionata dall’energia meccanica fornita da altre attrezzature, come, ad esempio nel caso di rimorchi agricoli azionati dalla presa di forza di un trattore, o i banchi di prova per veicoli a motore azionati dai veicoli sottoposti a prova. La macchina può anche essere alimentata da fonti energetiche naturali, come l’energia eolica o idraulica.
Ricordiamo in ogni caso che anche gli insiemi di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta sono da considerarsi macchine (ad esempio un paranco a mano, un transpallet manuale, una gru azionabile manualmente).
Tuttavia, per la Direttiva Macchine 2006/42/CE rientrano nella definizione di macchine anche altri prodotti che non necessariamente sono composti di parti o di componenti di cui almeno uno mobile.
La definizione di macchina “in senso lato” rintracciabile nella Direttiva Macchine comprende:
Resta inteso che sia le macchine “in senso stretto” sia le macchine “in senso lato” seguono lo stesso processo per la loro marcatura CE previsto dalla Direttiva Macchine.
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