Direttiva Macchine e Sicurezza Macchinari

Direttiva Macchine e Sicurezza Macchinari

La Direttiva 2006/42/CE, meglio conosciuta come “Direttiva Macchine”, è una direttiva di prodotto che regolamenta la fabbricazione, l’immissione nel mercato e la messa in servizio delle macchine così come definite all’art. 1.1 della Direttiva medesima.

Ricordiamo che le direttive di prodotto, redatte secondo l'articolo 95 del Trattato di Roma, sono quelle direttive il cui scopo è:

  • la realizzazione della libera circolazione delle merci sul territorio comunitario
  • o la salvaguardia della sicurezza e della salute dei cittadini della Comunità rispetto ai prodotti che circolano in essa o entrambi.

Nel caso specifico, la Direttiva Macchine 2006/42/CE ha lo scopo di normare la costruzione delle macchine al fine di garantire la sicurezza dell’utilizzatore.

La Direttiva Macchine è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 17 del 27 gennaio 2010 che è entrato in vigore il 6 marzo 2010.

DEFINIZIONE DI “MACCHINA” NELLA DIRETTIVA MACCHINE 

Per capire cosa si intende per “macchina” è necessario far riferimento a quanto indicato nella Direttiva Macchine 2006/42/CE e in particolare all’art. 1.1. Per “macchina” si intende uno dei prodotti elencati all’articolo 1, comma 1, lettere da a) ad f) qui di seguito riportati:

a) Macchine

b) Attrezzature intercambiabili

c) Componenti di sicurezza

d) Accessori di sollevamento

e) Catene, funi e cinghie

f) Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica

Quindi, nella Direttiva Macchine 2006/42/CE è presente una definizione di macchina “in senso stretto” e una definizione di macchina “in senso lato”. Dove e quando si applica la Direttiva Macchine? Semplificando, ogni volta sia coinvolta una macchina. Ma cosa la Direttiva Macchine 2006 per “macchina?”

La definizione di macchina “in senso stretto” è:

  • un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata.

La macchina può quindi essere azionata dall’energia meccanica fornita da altre attrezzature, come, ad esempio nel caso di rimorchi agricoli azionati dalla presa di forza di un trattore, o i banchi di prova per veicoli a motore azionati dai veicoli sottoposti a prova. La macchina può anche essere alimentata da fonti energetiche naturali, come l’energia eolica o idraulica.

Ricordiamo in ogni caso che anche gli insiemi di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta sono da considerarsi macchine (ad esempio un paranco a mano, un transpallet manuale, una gru azionabile manualmente).

Tuttavia, per la Direttiva Macchine 2006/42/CE rientrano nella definizione di macchine anche altri prodotti che non necessariamente sono composti di parti o di componenti di cui almeno uno mobile.

La definizione di macchina “in senso lato” rintracciabile nella Direttiva Macchine comprende:

  • le attrezzature intercambiabili, cioè quei dispositivi che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, sono assemblati alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non sono degli utensili. Rientrano in questa classificazione, ad esempio, i gira-fusti da installare al posto delle forche nei carrelli elevatori oppure i martelli demolitori da installare in sostituzione delle benne degli escavatori, etc.;
  • i componenti di sicurezza, intesi come quei prodotti che non contribuiscono direttamente e principalmente all’espletamento di una funzione di una macchina, ma il loro scopo principale è quello di assicurare una misura di protezione per le persone esposte. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone, i blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza, i ripari e dispositivi di protezione destinati a proteggere le persone esposte contro le parti mobili coinvolte nel processo di lavorazione delle macchine, i dispositivi di arresto di emergenza, i dispositivi di comando a due mani, etc.;
  • gli accessori di sollevamento, intesi come quei componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Sono definiti accessori di sollevamento ad esempio i golfari di sollevamento, i magneti destinati al sollevamento dei carichi, le travi di sollevamento, etc;
  • le catene, le funi e le cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
  • i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica intesi come quei componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest’ultima.

Resta inteso che sia le macchine “in senso stretto” sia le macchine “in senso lato” seguono lo stesso processo per la loro marcatura CE previsto dalla Direttiva Macchine.


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