Diritto di visita e limitazioni allo spostamento per l'emergenza coronavirus
Il continuo susseguirsi di provvedimenti legislativi ha generato confusione ed incertezza su come debba essere regolato il diritto di visita per i genitori separati o divorziati, viste le limitazioni agli spostamenti imposte per il contenimento dell’emergenza sanitaria.
Se entrambi i genitori si trovano nello stesso Comune, i trasferimenti devono ritenersi regolati dal DPCM 8 marzo 2020 che legittima gli spostamenti dettati da “necessità”, tra i quali rientrano certamente quelli dettati dall’esigenza di prendere il figlio minore presso l’altro genitore, con l’accortezza di munirsi dell’autodichiarazione e di copia del provvedimento di separazione.
Diversamente, per i genitori che abitino in Comuni diversi, sembrerebbe applicabile il DPCM 22 marzo 2020 che vieta gli spostamenti da un Comune all’altro, ad eccezione di alcune ipotesi tassativamente previste tra le quali vi è quella dell’“assoluta urgenza” (e non la “necessità” del predetto DPCM), nella quale non sembra poter rientrare l’esercizio del diritto di visita del genitore separato/divorziato.
La circolare del Ministero dell’Interno 24 marzo 2020 ha precisato che il DPCM 22 marzo 2020 persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, con la conseguenza che devono ancora ritenersi possibili gli spostamenti che rivestono carattere di quotidianità o che siano comunque effettuati per brevi distanze, in cui pertanto possono certamente rientrare quelli fatti dal genitore per andare a prendere o riportare il figlio.
Le FAQ del Governo, in costante aggiornamento, al momento prevedono ancora come consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario o per condurli presso di sé.
Consentire gli spostamenti giustificati dal diritto di vista solo ai genitori che abitino nello stesso Comune e vietarli a quelli che abitino in Comuni diversi porterebbe d’altronde ad un’illegittima discriminazione.