Distacco dei Lavoratori in Europa
Il lavoratore distaccato è definito all’art 2 della Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi come: “il lavoratore che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente”.
Prima di tutto, è necessario comprendere la giurisdizione che verterà sul contratto di lavoro del dipendente distaccato, insieme alla documentazione utile per l’esecuzione della trasferta in regola. Fonti primarie e secondarie del diritto dell’UE hanno fornito negli anni le istruzioni adeguate a ottemperare i diversi obblighi. A questi regolamenti e direttive sul distacco, che verranno spiegati nei paragrafi a seguire, si sono allineati tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, i Paesi SEE e la Svizzera.
Giurisdizione da applicare al contratto del lavoratore distaccato in Europa
Secondo l’art 3 del Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, le parti del contratto possono scegliere liberamente la giurisdizione sotto la quale redigere il contratto. Tuttavia, la Direttiva 96/71/CE permette la disapplicazione di alcune parti di quest’ultimo, in modo da agevolare il dipendente.
Infatti, la sopramenzionata direttiva permette l’applicazione delle norme di maggior favore, con l’obiettivo di tutelare il dipendente, indipendentemente dalla giurisdizione scelta al momento della redazione del contratto. In questo modo, la Direttiva, trasposta dai Paesi membri, i Paesi SEE e la Svizzera, ha il potere di deformare la giurisdizione del contratto a favore del lavoratore.
Per permettere che il distacco rientri nel campo di applicazione della direttiva in questione, il dipendente deve essere correttamente assunto dall’azienda distaccante e il loro rapporto di lavoro deve essere valido e continuare per l’intera durata della trasferta.
Condizioni lavorative da garantire durante il distacco in UE
Quando le condizioni menzionate al paragrafo precedente sono rispettate, il lavoratore può circolare liberamente negli Stati Membri dell’Unione Europea, a patto che vengano rispettate le norme di maggior favore. La direttiva 957/18/UE recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi sostituisce la dicitura “tariffe minime salariali” con “retribuzione”.
All’art 3, tale direttiva, ci fornisce la lista delle condizioni che devono rispecchiare quelle di maggior favore, indipendentemente dalla giurisdizione sotto la quale è stato redatto il contratto di lavoro:
Sicurezza sociale in Europa
Il Regolamento (CE) N. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale permette di mantenere il regime di versamento dei contributi nel Paese di provenienza del lavoratore di distacco, anche per i giorni di lavoro svolti in trasferta in un altro Stato membro.
Questa pratica è possibile richiedendo il Modello A1, singolo o multistato: necessario per ottenere tale esenzione durante il distacco.
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Il Modello A1 è rilasciato in tutti i casi in cui risultino soddisfatte le condizioni per il distacco del lavoratore previste dalla normativa comunitaria (articolo 12 e articolo 13, Regolamento CE 883/2004 e articolo 14, Regolamento CE 987/2009). In particolare, l’art. 12 del Reg. 883/2004 stabilisce che il lavoratore dipendente o autonomo che viene distaccato in un Paese dell’UE, in presenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa comunitaria, resta assicurato, ai fini previdenziali, nel Paese di provenienza.
Per tutto il periodo del distacco (massimo 24 mesi o in caso di accoglimento della richiesta di proroga per un periodo superiore) i contributi previdenziali devono essere versati nel Paese di origine.
Posting 360 per sicurezza sociale nel distacco dei lavoratori
ELA, l’Autorità Europea del Lavoro, con il supporto della Commissione Europea, ha lanciato a marzo 2023 “Posting 360 Mutual Learning and Understanding Program”, un nuovo progetto che mira a rafforzare conoscenze e scambio di informazioni relative alla gestione della sicurezza sociale nell’ambito del distacco dei lavoratori.
Obblighi amministrativi
Gli obblighi amministrativi per la corretta applicazione della direttiva 96/71/CE sono esplicati nella direttiva 2014/67/UE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. La direttiva fornisce una lista di adempimenti che possono essere obbligatori o meno in base a come tale direttiva è stata trasposta negli Stati Membri.
Obbligo di comunicazione per il distacco dei lavoratori in UE
Infine, a seguito della Direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea vige l’obbligo di comunicazione al lavoratore distaccato di determinati dati, quali per esempio la retribuzione e il livello salariale a cui avrà diritto per il periodo della trasferta all’estero. Tali obblighi possono essere più o meno stringenti in base alla trasposizione nella legislazione dello Stato Membro.
Riferimenti Normativi