EMERGENZA COVID-19 Una nuova centralità per il medico competente? Intervista al Dott. Angelo Sacco
Con il procedere dell'emergenza COVID-19 e a seguito del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo, aggiornato con la revisione del 24 aprile 2020 (contenuta nel DPC 26 aprile 2020) ho fatto qualche domanda ad Angelo Sacco (Medico chirurgo, specialista in medicina del lavoro) sul ruolo del Medico competente in questa emergenza, i compiti che attendono il medico al momento del rientro in azienda dei lavoratori.
E ancora, come cambia la strategia di prevenzione nei luoghi di lavoro, Quale ruolo giocheranno i test diagnostici e sarà necessario aggiornare il DVR? E come cambierà la percezione della sorveglianza sanitaria all'interno della gestione aziendale della sicurezza nei luoghi di lavoro?
- Di seguito alcuni passaggi tratti dall'intervista, rinvenibile per intero anche in formato pdf su Insic
Quali sono i compiti principali che spettano al medico competente al momento della riapertura e quali le misure rafforzative rispetto alle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia dei terzi, che il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, deve adottare?
Possiamo senza dubbio affermare che il medico competente ha un ruolo di primo piano nella collaborazione con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione nel personalizzare alla specifica impresa le misure di contenimento dell'epidemia proposte dalle Autorità sanitarie e deliberate dalle Autorità politiche.
Ciò perché le misure di prevenzione da intraprendere non sono solo collegate alle modalità di diffusione del virus (che oggi sono in buona parte note), ma anche alle caratteristiche dell'azienda in esame; vede, indicare un intervento di prevenzione è operazione complessa (come quella di prescrivere un farmaco o porre l'indicazione a un intervento chirurgico): l'operatore di prevenzione deve tener conto della situazione epidemiologica del micro-ambiente sociale ove opera l'azienda (prevalenza dei soggetti contagiati, efficienza dei servizi pubblici di prevenzione, ecc.) e delle caratteristiche dell'azienda (tipo di attività produttiva, numero di lavoratori, disponibilità di mezzi tecnologici che consentano di ridurre le interazioni tra i lavoratori, necessità della presenza di lavoratori dipendenti da ditte esterne, ecc.).
In questo modo - forti della conoscenza della efficacia e, ahimè, dei limiti degli interventi preventivi suggeriti per far fronte alla diffusione di siffatta epidemia - si potrà calzare l'intervento alla specificità della realtà d'interesse. Da questo punto di vista il "medico competente" è figura privilegiata perché è il professionista che conosce perfettamente tutte le variabili necessarie a confezionare i suggerimenti prevenzionistici più efficaci per gestire in sicurezza la "fase 2".
Quali strumenti ha a disposizione il medico competente?
Due importanti linee guida che possono essere utilizzate per gestire questa fase sono: il documento dell'Istituto Superiore di sanità "Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 23 marzo 2020" e i suggerimenti della Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII), "Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell'emergenza Covid-19" - Rev.02" del 9.4.2020 .
Del resto, anche sulle modalità di trasmissione del virus, la ricerca è in continua evoluzione: dalle ipotesi (tutte ancora da dimostrare) sulla possibile trasmissione del virus attraverso gli aerosol, alla recentissima scoperta (peraltro tutta italiana, a cura del team di ricerca dell'Ospedale Spallanzani di Roma; cfr. al proposito Colavita F et al., Annals of Internal Medicine, aprile 2020; doi:10.7326/M20-1176) dell'individuazione del virus all'interno dei fluidi congiuntivali, potendo essere, la fonte oculare, non solo sede anatomica di ricezione ma anche di trasmissione indiretta dell'infezione; ciò, sul piano prevenzionistico, implica l'assoluta necessità di rafforzare l'indicazione delle misure igieniche a non toccarsi mai gli occhi e il volto con le mani e a personalizzare i DPI oculari, evitandone tassativamente l'uso promiscuo da parte dei lavoratori, e provvedendo, se si tratta di presidi riutilizzabili, alla loro quotidiana pulizia e sanificazione.
- Nel Protocollo condiviso aggiornato al 24 aprile, il Medico competente viene chiamato ad una valutazione e gestione dei lavoratori cosiddetti "fragili". Chi sono questi soggetti e cosa deve fare il medico in concreto per gestirli?
Anche sul punto della gestione dei lavoratori fragili si osservano, purtroppo, indicazioni e comportamenti non omogenei. In alcune regioni la prescrizione di "rimanere a casa" è certificata, in questo gruppo di persone, dal medico di medicina generale, mentre in altre non v'è una linea d'indirizzo univoca.
Sulla base della normativa vigente (art. 41,c.1,lett.c del D.lgs. 81/2008), il medico competente è tenuto ad accogliere ogni istanza di "visita su richiesta" proveniente dal singolo lavoratore, formulando il giudizio di idoneità sulla base delle evidenze oggi disponibili (che suggeriscono con forza di escludere temporaneamente dalle attività produttive che non consentano il distanziamento sociale soggetti anziani, immunodepressi e con poli-patologia).
Va in questa direzione il documento redatto da ANMA su "COVID-19: gestione del lavoratore ‘fragile'" nel quale viene pure elencato un gruppo di patologie e di condizioni che possono configurare situazioni di maggiore suscettibilità a sviluppare l'infezione e contrarre la malattia con una evoluzione più severa.