FATTURAZIONE ELETTRONICA – INIZIA IL COUNT DOWN
Inizia il conto alla rovescia per il debutto della fatturazione elettronica. Infatti dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica sarà obbligatoria oltre che per cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione, anche per cessioni di beni e prestazioni di servizi nei rapporti B2B e B2C.
La Manovra di Bilancio per il 2018 ha introdotto l’obbligatorietà della fatturazione elettronica tra privati residenti o stabiliti in Italia a partire dal 1° gennaio 2019. La fatturazione B2B e B2C erediterà lo stesso formato della fattura PA, l’xml con cui abbiamo già preso confidenza in questi anni, e sara’ trasmessa all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio, SDI, avrà infine l’obbligo di conservazione Sostitutiva. La fattura PDF e/o cartacea non scomparirà, ma sara’ “valida” solo se trasmessa allo SDI entro le ore 24:00 del giorno di emissione.
Si tratta di una vera e propria “rivoluzione”, più volte annunciata e ora definitivamente introdotta per obbligo normativo, nata per contrastare il fenomeno delle frodi in materia di Iva. Rimarranno escluse da tale obbligo di fatturazione elettronica le prestazioni e le cessioni effettuate:
· da parte di contribuenti minimi e forfetari;
· da parte di piccoli produttori agricoli;
· verso (e, ovviamente, da) contribuenti non residenti o non stabiliti in Italia, per le quali, però, sarà necessario trasmettere l’Esterometro, una sorta di “spesometro” dedicato, da inoltrare entro la fine del mese successivo.
Di contro l’introduzione di tale obbligo comporterà, una serie di semplificazioni, tra le quali spiccano senza dubbio:
· eliminazione dell’adempimento relativo alla presentazione dell’elenco dei dati delle fatture emesse e ricevute, meglio noto con il nome di “spesometro”
· possibilita’ di addivenire alla dichiarazione IVA precompilata e relativi modelli F24 di versamento precompilati, a beneficio di professionisti e imprese in contabilità semplificata,
· eliminazione dei registri IVA.
Ma ci troveremo realmente di fronte ad una semplificazione e/o ad un ennesimo adempimento a carico di imprese e professionisti? A poco meno di 2 mesi dall’introduzione obbligatoria della fatturazione elettronica, si rileva che imprese e professionisti non sono ancora preparati ad affrontare questa novita’ di rilievo e di impatto sul processo di fatturazione , sia esso gestito con un software gestionale, che con word e/o excell e/o su carta per i soggetti minori. Sicuramente le implicazioni ed il rischio di vedersi scartate le fatture emesse per inesattezze e/o incompletezza dei dati e/o non recapitate le fatture di acquisto, impone di analizzare, per ciascuna impresa, in considerazione delle dimensioni e del numero di documenti attivi e passivi, la soluzione migliore. E’ evidente che le imprese che emettono e ricevono un congruo numero di documenti, opteranno per l’acquisto di un applicativo, magari collegato al proprio gestionale, per la trasmissione e/o ricezione dei documenti. In tal caso a loro sara’ attribuito un “codice di interscambio” di 7 cifre che dovranno comunicare ai propri fornitori al fine di canalizzare tutti i documenti passivi in detta piattaforma. Detti software faciliteranno sia le operazioni di invio delle fatture emesse, che di ricezione e verifica delle fatture ricevute, che con la PEC risulterebbe molto gravoso in termini di tempo necessario per la consultazione delle ricevute. Le imprese minori potrebbero optare per l’utilizzo del software gratuito “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. In tal caso comunicheranno ai propri fornitori la propria PEC al fine di ricevere i documenti passivi, che diversamente andrebbero parcheggiati nel cassetto fiscale del contribuente. Fatture e corrispettivi è un’apposita area del sito dell’Agenzia delle entrate, rivolta alle imprese e ai professionisti, che offre servizi per:
- generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (verso PA e verso clienti privati)
- trasmettere e consultare i dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “nuovo spesometro”) all'Agenzia delle Entrate - art. 21 del decreto legge n. 78/2010
- trasmettere e consultare i dati delle comunicazioni trimestrali di liquidazione periodica IVA - art. 21-bis del d.l. n. 78/2010
- trasmettere e consultare i dati dei corrispettivi.
Sebbene il legislatore abbia previsto per il primo semestre l’inapplicabilita’ di sanzioni per errori nella fatturazione elettronica, questo non deve essere di invito alle aziende a sottovalutare il nuovo processo, che di per se ha risvolti soprattutto organizzativi. Ricordiamo infatti che la fattura elettronica va trasmessa allo SDI entro le ore 24 del giorno di emissione. Il recente decreto fiscale collegato alla Manovra di Bilancio 2019, ha introdotto la possibilità per i contribuenti impossibilitati a trasmettere la fattura entro le ore 24 del giorno di emissione, di poterla inviare entro 10 gg e/o comunque entro la liquidazione iva di competenza del documento. A questo punto una serie di problematiche sembrerebbero risolte, almeno da parte dell’emittente del documento, ma analizzata a fondo la norma ci corre l’obbligo di evidenziare come il “ritardo” nell’invio della fattura elettronica non rende valido sia ai fini fiscali che civili il medesimo documento da parte dell’acquirente, che quindi non potrà procedere alla registrazione ed anche al pagamento.
Insomma, imprese e professionisti dovranno in questi ultimi 2 mesi, valutare la soluzione piu’ idonea e magari avviare il processo di fatturazione elettronica con un minimo anticipo, al fine di poter testare la procedura che piu’ è confacente alle dimensioni dell’impresa ed alla sua organizzazione amministrativo/contabile.
Maria Rosaria Nigro Tributarista