Fido bancario, revoca illegittima

Fido bancario, revoca illegittima

Come è noto e come è capitato spesso, la banca può revocare il fido bancario precedentemente concesso.

Infatti, secondo la legge, nei contratti di affidamento bancario (fido bancario) a tempo indeterminato, l'istituto bancario può esercitare il diritto di recesso, senza la necessità di un giustificato motivo, in qualsiasi momento, solo con un un preavviso scritto.

Questo diritto, per così dire illimitato circa l'istituto del fido bancario, è stato, tuttavia, oggetto di esame ad opera della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha precisato a riguardo che la revoca è illegittima quando viene fatta con arbitrarietà ed imprevedibilità.

Queste figure giuridiche si configurano quando c’è carenza dei presupposti di correttezza e buona fede tali da porre il cliente in un’imprevista ed oggettiva situazione di grave difficoltà [1].

È stato precisato in merito, che le circostanze in presenza delle quali la revoca del fido bancario sarebbe illegittima, sono evidenziabili, quando c’è contrasto “con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto, e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un’apertura di credito viene normalmente convenuta”.

In particolare secondo la Cassazione, si può parlare di abuso da parte dell'istituto bancario, se è possibile dimostrare la sostanziale continuità nella situazione economico-finanziaria dell’azienda, ad esempio riscontrabile se le altre banche, nello stesso periodo, non abbiano revocati i loro fidi concessi alla stessa impresa oppure l’assenza dei sintomi di una grave difficoltà finanziaria, quali decreti ingiuntivi, protesti, pignoramenti, etc. a carico dell’azienda stessa.

Il termine di prescrizione entro il quale un cliente può fare causa ad una banca per la revoca del fido bancario, cioè il tempo massimo entro il quale si può intentare un'azione giudiziaria, è di dieci anni. Questo termine, normalmente decorre dalla chiusura del rapporto, cioè, dalla data di chiusura del conto corrente.

In particolare, il descritto criterio si applica per le cosiddette rimesse “ripristinatorie”: queste corrispondono ai pagamenti eseguiti dal correntista per ripristinare la disponibilità ottenuta a seguito di un affidamento bancario (fido bancario) concesso.

Lì dove, invece, le rimesse sono di natura “solutoria”, la prescrizione decennale decorre dalla data della singola operazione eseguita. Questo è il caso in cui  il correntista ha versato alla banca la somma richiesta da quest’ultima a saldo di un debito. Ad esempio, in presenza di un saldo negativo ed in assenza di un fido concesso oppure per compensare uno “sforamento” dell’affidamento.

Tali conclusioni sono state oggetto di una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite [2].

Sono sicuramente utile ed essenziali i documenti bancari attraverso i quali si è regolato e si sviluppava il rapporto bancario in cui c'è stata la revoca del fido bancario : contratti, estratti conto, ricevute di pagamento, ecc.

La banca ha l’obbligo di conservarli per dieci anni e pertanto, se non ne siete in possesso, magari perché li avete buttati, si può chiederne copia all’istituto bancario, senza che questi ve li possa negare.

Una volta in possesso della documentazione bancaria, sarebbe utile verificare anche se ci sono gli estremi per riconoscere l’eventuale anatocismo della banca circa gli interessi richiesti se non addirittura l’usura della banca stessa. E' sempre il caso di rivolgersi ad un professionista eperto, per una valutazione in tal senso e per considerare l’opportunità di eseguire una perizia tecnico – legale.

In ogni caso, la documentazione bancaria sarà utile per comprovare il rapporto e le condizioni che lo regolavano: unitamente alla movimentazione del conto ed agli altri elementi probatori, potreste essere in grado di dimostrare l’illegittimità della revoca del fido bancario.


[1] Cass. Civ. sent. n.21250/2008

[2] Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 24418/2010


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