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Su fidi e sconfinamenti un tetto alle spese caricate ai clienti

Commissione applicabile da quando sono disponibili le somme

Contenere i costi addebitati alla clientela su affidamenti e sconfinamenti e intervenire sulle procedure per evitare l'addebito di commissioni non dovute. Arriva sotto forma di orientamenti di vigilanza (pubblicati il 3 luglio e anticipati da «Il Sole 24 Ore» il 21 giugno) la stretta di Banca d'Italia sull'applicazione onnicomprensiva da parte delle banche della commissione proporzionale sugli affidamenti e della commissione fissa di istruttoria veloce sugli sconfinamenti disciplinate dall'articolo 117-bis del Tub e dal Dm 644 del 30 giugno 2012. 

Il provvedimento intende rimuovere condotte degli intermediari non adeguate e perseguire omogeneità nell'applicazione sui fidi della commissione onnicomprensiva (Co), massima dello 0,5%per trimestre, e della commissione di istruttoria veloce (Civ) sugli sconfini, espressa in valore assoluto e non superiore ai costi sostenuti per svolgere l'istruttoria. La remunerazione complessiva di fidi e sconfinamenti continua, comunque, a essere presidiata anche dalla normativa antiusura, considerato che il loro onere non può determinare un tasso effettivo globale (Teg) superiore ai tassi soglia trimestrali. Nel calcolo del Teg sono incluse, infatti, anche le commissioni Co e Civ, quest'ultima annualizzata a partire da quest'anno. La Vigilanza raccomanda quindi di indicare e motivare l'eventuale “taglio” antiusura della Civ nelle comunicazioni periodiche di trasparenza. 

Banca d'Italia precisa che la Co sugli affidamenti va applicata a decorrere da quando l'affidato può utilizzare il fido e non dalla data di delibera o prima del perfezionamento contrattuale. La onnicomprensività della commissione esclude, poi, l'applicazione di ulteriori oneri su eventuali conti tecnici o di commissioni per la presentazione di documenti da anticipare. Nel provvedimento si segnala come buona prassi quella di calibrare il costo della Co valorizzando il grado di rischiosità del credito e le garanzie offerte. Questa indicazione contrasta con la precisazione della stessa Banca d'Italia che, nella relazione di accompagnamento alla consultazione del Dm n. 644/2012, ha giustificato la Co in quanto volta a remunerare i costi e il rischio di liquidità sopportati dall'intermediario per garantire al cliente la disponibilità pattuita. 

Ma è soprattutto sulla Civ che Bankitalia interviene diffusamente, ricordando che non è una fonte di profitto per gli intermediari, non potendo eccedere i costi mediamente sostenuti per l'attività di istruttoria veloce e preventiva, e non rilevando la gestione ex post degli sconfinamenti. E infine viene ricordato che l'applicazione non è ammessa per i pagamenti a favore dell'intermediario e/o frutto di atti non discrezionali. Trattandosi di operazioni esenti da Civ andrebbero ricondotte a specifiche causali di addebito e, insieme alle partite prenotate, non dovrebbero essere considerate nemmeno ai fini dell'individuazione dello sconfinamento del saldo disponibile di fine giornata rilevante ai fini Civ.


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