Frodi informatiche: la Banca che fornisce l’autentificazione a “due fattori” non è responsabile delle azioni dell’incauto cliente

Frodi informatiche: la Banca che fornisce l’autentificazione a “due fattori” non è responsabile delle azioni dell’incauto cliente

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 679 del 25 ottobre 2022, ha stabilito che è da escludersi la responsabilità della banca per le disposizioni di pagamento disconosciute dal cliente qualora la prima offra la prova di aver adottato adeguati sistemi informatici atti a prevenire le frodi.

Ad avviso del Tribunale di Ascoli Piceno l’istituto di credito ha assolto al proprio onere probatorio dal momento che ha posto a disposizione del cliente le password one time generate dai dispositivi OTP o TOKEN. Questi congegni sono capaci di generare password monouso da aggiungersi alla password fissa nota soltanto all’utente, così formando il predetto sistema di autenticazione “a due fattori” vigente all’epoca degli eventi occorsi.

Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi

Altre pagine consultate