GDPR e procedimenti pendenti: al via la definizione agevolata
D.lgs. n°101/2018 e GDPR: prevista la definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali

GDPR e procedimenti pendenti: al via la definizione agevolata

Tra le pieghe dell'ultimo intervento del legislatore in materia di Protezione dei Dati Personali, il già da molti vituperato D.lgs. n°101/2018, non è sfuggita agli operatori la possibilità, prevista per i trasgressori, di comporre bonariamente i procedimenti sanzionatori pendenti alla data in cui il GDPR è divenuto pienamente applicabile, qualora non ancora definiti con ordinanza-ingiunzione.

La possibilità in questione, prevista dall'Art.18 del decreto di recente introduzione, potrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro il 18 dicembre 2018, ovvero entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, e riguarderà come detto i soli procedimenti pendenti alla data del 25 maggio scorso, i cui destinatari non siano stati ancora raggiunti dall'ordinanza-ingiunzione conclusiva del procedimento sanzionatorio.

Nei casi previsti dalla norma in esame, ai fini della definizione agevolata della violazione, è ammesso il pagamento dei due quinti del minimo edittale previsto per la sanzione commessa.

Va poi sottolineato che, laddove entro tale termine non si proceda al pagamento in misura ridotta, l’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione immediata già comunicati assumeranno il valore dell’ordinanza-ingiunzione, senza obbligo di ulteriore notificazione da parte dell'Autorità procedente (art. 18 comma 1 D.lgs. n°101/2018).

Al di là della possibilità di veder notevolmente ridotto l'impatto sanzionatorio, riteniamo che è probabilmente quest'ultimo passaggio della norma a meritare particolare attenzione, considerata la sua portata coercitiva.

Grava infatti, su chi non intendesse di avvalersi della possibilità di definizione agevolata prevista dal decreto di adeguamento al GDPR, la certezza di non vedersi recapitato alcun atto ulteriore, proprio per la metamorfosi giuridica prevista per gli atti endoprocedimentali dalla norma in esame, che avverrà anche nel caso in cui i contravventori non intendessero produrre memorie difensive all'interno del procedimento sanzionatorio già avviato.

Giova infine ricordare che l'entrata  in  vigore del D.lgs. n°101/2018 ha determinato l'interruzione dei termini prescrizionali del diritto a riscuotere per le violazioni oggetto dell'intervento normativo in questione, più specificatamente per "le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice" (così il primo comma del D.lgs.n°101/2018).

Qui il testo del D.lgs. 101/2018

L.P.

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