Gli amministratori rispondono di impedito controllo anche in presenza del collegio sindacale
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La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in materia di responsabilità penale degli amministratori di società a responsabilità limitata per “impedito controllo” (articolo 2625 del Codice Civile). La Sesta Sezione ha statuito, in particolare, che gli amministratori di società a responsabilità limitata possono rispondere per impedito controllo ove non consentano ai soci l’esercizio del diritto di ispezione dei libri sociali ai sensi dell’articolo 2476 del Codice Civile, anche in presenza del collegio sindacale. Infatti, secondo la Corte: “il delitto di impedito controllo di cui all’articolo 2625, comma primo, cod. civ. è integrato anche nel caso in cui la società sia dotata di un collegio sindacale, atteso che l’art. 2476, comma secondo, cod. civ., non prevede alcuna limitazione o condizione all’esercizio del diritto di ispezione dei soci diversa ed ulteriore da quella che si tratti di soci che non partecipano all’amministrazione, diritto strettamente correlato alla facoltà, riconosciuta ai singoli soci dall’art. 2476, comma terzo, cod. civ., di esercitare in forma individuale l’azione di responsabilità verso gli stessi amministratori”.