GLI EREDI E L'INDENNIZZO DA COVID-19

GLI EREDI E L'INDENNIZZO DA COVID-19

Domanda: per il lavoratore deceduto causa Covid 19, si può parlare di “infortunio sul lavoro”?

Si… anzi… forse no… o… forse…

Eh si, la pandemia produce i suoi effetti anche dal punto di vista assicurativo… il problema, però, è: l’ordinamento giuridico è pronto? Vediamo...

Il lavoratore Tizio, titolare di una polizza infortuni stipulata su base volontaria, decede causa infezione da Covid-19.

I suoi eredi pretendono l’indennizzo dalla compagnia in forza della polizza infortuni… ne hanno diritto?

Proviamo a fare ordine…

FRONTE PUBBLICO

Sul fronte pubblico, la legislazione dell’emergenza (art. 42 del decreto legge 18/2020 “Cura Italia”) si è occupata del tema con riguardo alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro dell’Inail, ed ha stabilito che i casi accertati di infezione da Covid-19, in occasione di lavoro, sono qualificabili come infortuni ai fini Inail.

Ok? Tutto chiaro?

Bene, andiamo avanti…

FRONTE PRIVATO

Sul fronte privato non esiste una previsione analoga.

Quindi?

Quindi avvocato e aula di tribunale… e piano piano, si formano 2 orientamenti tra loro contrapposti…

1) ORIENTAMENTO PREVALENTE

L’infezione da Covid-19 deve ritenersi, anche «nel comune sentire sociale», una malattia e, pertanto, non può determinare il sorgere di alcun diritto di indennizzo nell’ambito di una polizza infortuni (Tribunale di Pesaro, ordinanza 690 del 15 giugno 2021, giudice Mari, Tribunale di Roma, sentenza del 30 gennaio 2022, giudice Parziale, Tribunale di Pescara, sentenza del 22 marzo 2022).

L’orientamento fa riferimento alla definizione di infortunio come normalmente considerato in polizza, ossia «l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili». Diversamente, dicono, qualsiasi malattia virale sarebbe “infortunio”….

Ok… ma allora perchè sul fronte pubblico si e su quello privato no?

Perchè, dicono i giudici, il principio stabilito dall’articolo 42 del decreto “Cura Italia”, fa esclusivo riferimento alle assicurazioni sociali e, quindi, per tale ragione, non sarebbe estensibile alle assicurazioni private.

Ok… e l’altro orientamento?

2) ORIENTAMENTO MINORITARIO

Diciamo che esiste una voce fuori dal coro… Tribunale di Torino, sent. 19 gennaio 2022 (giudice Oberto).

Il giudice torinese specifica che l’infezione da Covid-19 deve essere considerata a tutti gli effetti un infortunio in quanto soddisfa la definizione di infortunio quale «evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna».

Il Tribunale specifica che «il contatto determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo che si trovi in situazione normale (…) con un’alterazione dello stato normale di intere parti dell’organismo (in particolare dell’apparato respiratorio), al punto da causare gravissime sofferenze e, alla fine, addirittura la morte del soggetto interessato».

Conclusioni: gli eredi del lavoratore coperto da assicurazione privata per infortunio, potranno chiedere l’indennizzo per decesso dell’assicurato causa Covid-19?

Allora, è evidente che le pronunce giurisprudenziali riportate testimoniano che il contenzioso sul tema esiste… rileviamo che più giudici si sono espressi in senso negativo, ma anche che l’ultimo in termini temporali si è espresso in termini positivi…

Quindi?

E quindi prendiamone atto... siamo solo al primo grado di giudizio… attendiamo qualche appello e poi magari arriverà anche qualche posizione della Cassazione e, forse, avremo maggiori certezze…

MP

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