Il caso: la Regione Veneto e l’apprendistato in Alta Formazione

Il caso: la Regione Veneto e l’apprendistato in Alta Formazione

Il contratto di apprendistato in Alta formazione e ricerca o detto anche di III livello è disciplinato dall’art. 45 del D.lgs.vo 81/2015. Esso si può stipulare tra datori di lavoro di tutti i settori e lavoratori con massimo 29 anni, in possesso di un titolo d’istruzione secondaria superiore.

Ci sono diversi tipi di apprendistato di III livello attivabili:

  • apprendistati per il conseguimento di un titolo d’istruzione superiore/universitaria (diplomi ITS, titoli universitari, dottorati di ricerca),
  • apprendistati per attività di ricerca, legati a progetti di ricerca aziendali
  • apprendistati per l’effettuazione del praticantato ai fini dell’abilitazione professionale.

Tale contratto è disciplinato in minima parte dalla legge, gli istituti più rilevanti sono delegati alla contrattazione collettiva e alla regolamentazione regionale.

In breve la legge regolamenta la durata minima dell’apprendistato (6 mesi), il recesso ex art. 2118 c.c. al termine dell’apprendistato e l’applicazione delle sanzioni per il licenziamento illegittimo durante il periodo di apprendistato, agganciandolo così alla normativa sui licenziamenti introdotta dal D.lgs.vo 23/2015.

La contrattazione collettiva, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs.vo 81/2015, disciplina tutti gli altri aspetti contrattuali nel rispetto di alcuni principi fissati dalla legge. In particolare:

  • determinazione e durata del periodo di prova (art. 2096 c.c.).
  • inquadramento e retribuzione, fermo restando il divieto di retribuzione a cottimo e il rispetto del principio di inquadramento al massimo di 2 livelli inferiori rispetto a quello finale o, in alternativa, percentualizzazione della retribuzione in base all’anzianità di servizio.
  • la figura del tutor aziendale / referente aziendale.
  • possibilità di prolungamento del periodo formativo dovuto ad assenze (malattia, infortunio, altra causa di sospensione involontaria dal lavoro) superiore ai 30 giorni.
  • possibilità di cumulo di più periodi di apprendistato per l’acquisizione di nuove e ulteriori competenze lavorative. Nel caso specifico il cumulo è possibile con l’apprendistato di I livello.
  • possibilità di finanziamento dei percorsi formativi con fondi interprofessionali

Alla normativa regionale è riservata la parte che caratterizza maggiormente il contratto di apprendistato di Alta Formazione, vale a dire la regolamentazione della formazione, la durata massima del periodo di apprendistato, la figura del tutor didattico.

A corollario di ciò il Protocollo formativo e il Piano Formativo, requisiti indispensabili per la sottoscrizione del contratto di apprendistato in Alta formazione.

Appurato che per l’attivazione del contratto di apprendistato in Alta formazione è auspicabile una regolamentazione regionale sulla formazione, in assenza della quale valgono apposite convenzioni ad hoc fra impresa ed ente formativo coinvolto.

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