Il presunto erede non risponde del debito
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9186/2022 pubblicata il 22 marzo entra in un tema rilevante sui diritti successori.
Il caso è quello di un soggetto che ha lasciato tramite testamento tutti i suoi beni alla convivente (che senza testamento, ricordo, non avrebbe avuto diritto ad alcunché) estromettendo completamente le sue 3 figlie.
Queste ultime sono state raggiunte da una cartella di pagamento per ICI, per essere “presunte eredi” e quindi legittimate passive, nella ricostruzione del Comune.
Dopo i vari gradi di giudizio le figlie hanno avuto infine ragione dalla Cassazione.
Gli ermellini infatti, ricordando che gli articoli 752 (per i debiti del de cuius) e 754 c.c. (gli eredi sono tenuti per i debiti verso i creditori al pagamento in proporzione della propria quota) sono riferibili anche ai debiti tributari hanno eccepito che la qualità di erede si acquista non già con la mera chiamata all’eredità ma solo con l’atto di accettazione, espressa o tacita.
Nè a tale fine può aver valore la presentazione della denuncia di successione che ha un puro valore fiscale (Cass. n. 8053/2017).
Quindi in mancanza di prova dell’avvenuta accettazione dell’eredità non si può essere considerati soggetti passivi di imposta.