Il Superbonus per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)
Il Governo in carica, diversamente dal "taglio" operato al Superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento sismico a favore dei condomini e delle singole unità immobiliari, lo ha esteso per le RSA fino al 31.12.2024.
Per tale tipologia di attività è necessario, ai sensi del comma 9, lettera d-bis) dell'art. 119 del D.L. richiamato, che le RSA siano gestite da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali; i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
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Inoltre, il legislatore con il comma 10 bis dell'art. 119 del D.L. 34/2020 e s.m.i., ha introdotto alcune peculiarità esclusive per tale categorie di soggetti per calcolare il limite di spesa. Il legislatore ha infatti previsto, che il limite applicato alla singola unità immobiliare venga moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
Oltre modo complesso peraltro risulta il controllo a carico del dottore commercialista incaricato del rilascio del visto di conformità, poichè si estende a fattispecie diverse dalle check list pubblicati dal "Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili".
Ancora più complessa inoltre è la compilazione della "Comunicazione di opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito", di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020, metodologia non prevista nei modelli di comunicazione stessi e risolta solo a seguito di serrati confronti con l'Agenzia delle Entrate.