Inail: il Covid-19 contratto sul luogo di lavoro è infortunio
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Inail: il Covid-19 contratto sul luogo di lavoro è infortunio

A seguito del dilagare dei contagi da Covid-19, è ricorrente la notizia di medici e operatori del 118 che hanno contratto il coronavirus e talvolta successivamente deceduti.

Oltre che, un ringraziamento morale al personale sanitario che eroicamente sta combattendo questa battaglia,   bisogna riconoscere come si sia subito formato un preciso convincimento secondo il quale contrarre il covid19 sul lavoro equivale a infortunio di lavoro.

E così al fine di fornire una adeguata tutela a coloro che hanno contratto il virus, è intervenuto l’art. 42 D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) che stabilisce che sono a carico dell’INAIL le prestazioni economiche derivanti dal contagio da Covid-19 in occasione di lavoro, sia per il periodo di quarantena sia per la permanenza domiciliare fiduciaria.

Nel medesimo articolo, è stato anche chiarito che i predetti eventi sono da considerarsi di natura infortunistica.

Con una nota del 17 marzo 2020 prot. n. 3675 in materia di contagio del personale del SSN, l’INAIL ha definitivamente chiarito che “i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro e che  qualora “gli eventi infettanti siano intervenuti durante il percorso casa-lavoro, si configura l’ipotesi di infortunio in itinere”.

L’Istituto Previdenziale, in punto di nesso di causalità tra la contrazione del Covid-19 e l’ambiente lavorativo, ha altresì precisato che la tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle specifiche cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica, poiché si presume che il contagio sia una conseguenza delle mansioni svolte.

Infatti, secondo quanto già stabilito dall’ INAIL nelle Linee guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie,  sebbene alcune infezioni si possano contrarre anche in circostanze estranee al lavoro, per i lavoratori che operano in un determinato ambiente e che sono adibiti a specifiche mansioni – quale quello del comparto sanità - con una ripetuta e consistente esposizione ad un particolare rischio, la presunzione dell’origine lavorativa è così grave da raggiungere quasi la certezza.

Tale interpretazione costituisce una valutazione favorevole al lavoratore che altrimenti dovrebbe dimostrare di aver contratto il virus in ambito lavorativo, ma l'indicazione fornita – oltre che di buon senso – risulta anche di importanza pratica.

Sulla scorta della norma sopra citata, tutti i lavoratori che hanno contratto il virus avranno di conseguenza diritto alle ordinarie prestazioni INAIL in caso di infortunio, quali ad esempio all’indennizzo per il periodo di inabilità temporanea assoluta e all’indennizzo in capitale o alla rendita per i postumi permanenti sempre in forza dell'art. 42 DL 18/2020.

L'auspicio è che l'emergenza sanitaria finisca il prima possibile però bisogna essere consci che se ciò avverrà è proprio perché il personale sanitario e parasanitario si trova attualmente in prima linea a lottare contro questo nemico invisibile e quindi gli scriventi ritengono doveroso, oltre che di buon senso, rafforzare tutte le misure di sicurezza tra cui quelle previdenziali oltre che preventive.

Bisogna tuttavia riconoscere che l'indirizzo espresso da INAIL, secondo quanto riportato nell'articolo, incontra favorevolmente i diritti dei lavoratori sanitari anche se è da auspicare una applicazione estensiva per tutti i lavoratori in attività essenziali (tra cui ad esempio trasportatori) che permettono al nostro paese di continuare a vivere in un momento di estrema difficoltà sanitaria e a cui va il nostro più sincero ringraziamento.

Articolo redatto dagli Avv.ti Irene Vannozzi e Carlo Cavalletti (quest'ultimo abilitato alla difesa in Cassazione)

www.studiolegalecavalletti.it


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