Ineleggibilità del sindaco consulente
Nel solco di precedenti decisioni, la Corte di Cassazione ha confermato che è causa di ineleggibilità a sindaco lo svolgimento, da parte del professionista, di attività di consulenza per la società, anche qualora detta attività sia svolta tramite un socio o un collaboratore di studio.
I giudici di legittimità hanno spiegato che tale causa di ineleggibilità risiede nell'esigenza di garantire l'indipendenza del soggetto incaricato delle funzioni di controllo in presenza di situazioni idonee a comprometterne l’indipendenza. La valutazione di tale causa di ineleggibilità è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, in base all'esame della fattispecie concreta.
Cass. Civ. – Sez. I - 10 ottobre 2022 n. 29406