La Corte di Cassazione conferma l'uso del saldo rettificato in luogo di quello bancario

La Corte di Cassazione conferma l'uso del saldo rettificato in luogo di quello bancario

Nel contenzioso avente ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito di somme pagate al proprio istituto di credito e frutto di anatocismo, il “saldo banca” ha comunemente rappresentato il parametro in relazione al quale il CTU, nominato dal Giudice, doveva redigere la relazione peritale per accertare la somma da restituire. L’uso del “saldo rettificato”, cioè epurato dalle poste illegittime frutto di anatocismo, rimaneva spesso una vana richiesta della parte correntista che raramente veniva accolta. Ma appena la questione è arrivata al vaglio della Corte di Cassazione, il Giudice di legittimità l’ha risolta seguendo un ragionamento semplice e logico: nel conteggiare la somma che la Banca dovrà restituire al correntista e, quindi, nel verificare quali somme -perché solutorie- si siano prescritte e quali -perché ripristinatorie- no, va utilizzato il saldo del conto “rettificato”, cioè previamente depurato di tutti gli addebiti effettuati dall’istituto di credito, frutto di anatocismo e della applicazione di una clausola contrattuale nulla. La sentenza della Corte di Cassazione n. 9141/2020, confermando il ragionamento del Giudice del gravame in merito alla correttezza dell’uso del saldo “rettificato”, è stata la prima a confermare implicitamente il principio; successivamente, con la sentenza n. 3858 del 15.02.2021, la prima Sezione della Corte di Cassazione non solo si è orientata nello stesso senso, ma lo ha ulteriormente argomentato. Si riporta di seguito il passaggio della sentenza che, nello stabilire quale sia il giusto metodo per valutare la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa e quale sia quella configurabile come pagamento a mente dell’art. 1194 co. 2 c.c., così pronuncia:

Si deve ribadire che solo le rimesse solutorie, come individuate secondo il criterio indicato dalla più volte citata sentenza delle S.U. del 2010, possono configurarsi come "pagamento" ai sensi dell’art. 1194 c.c., comma 2. Ne consegue che, premesso, che, come già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 9141/2020), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto - nel caso di specie, secondo quanto riportato dalla sentenza impugnata, già il Tribunale aveva provveduto alla ricostruzione del saldo del conto con l’applicazione dei soli interessi semplici sulle somme dovute - è ammissibile l’imputazione di un pagamento per interessi solo in quanto questi interessi (una volta depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti dell’affidamento. (Cassazione civile, sez. I, 15 Febbraio 2021, n. 3858. Pres. De Chiara. Est. Fidanzia)

L’uso del saldo “rettificato” in luogo di quello “bancario”, rappresenta una novità importantissima nella materia in questione, andando ad incidere positivamente sulla giusta determinazione della somma oggetto di ripetizione.


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