La Naspi è esentasse se investita nel capitale coop

E’ stato pubblicato un provvedimento in data 17 giugno scorso a firma del direttore dell’agenzia delle Entrate, nel quale sono state illustrate le modalità per ottenere l’esenzione Irpef a seguito dell’erogazione della Naspi in un’unica rata.

L’articolo 1, comma 12, della legge 160/2019, piu’ di due anni fa ha introdotto la possibilità di incassare l’indennità di disoccupazione esentasse se percepita in soluzione unica, invece che mensile, per sottoscrivere il conferimento di quote nel capitale sociale di una cooperativa in cui il contratto tra società e soci mutualistico si riferisce l’attività lavorativa del socio. Il provvedimento, che avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni, stabilisce che, per ottenerel’esenzione Irpef, il beneficiario deve allegare alla domanda di liquidazione all’Inps i seguenti documenti:

attestazione di iscrizione della cooperativa nel registro imprese della Camera di commercio e nell’albo nazionale delle società cooperative tenuto dalle Camere di commercio;

stralcio dell’elenco dei soci con dichiarazione del presidente della cooperativa che attesti l’iscrizione del socio e l’attività svolta;

autodichiarazione in cui si afferma che la Naspi viene destinata al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si è incassata la Naspi.

In conseguenza di cio', l’Inps non calcolerà la tassazione sull’importo erogato ed evidenzierà l’agevolazione nella certificazione unica.

 

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