LA PAROLA AI MINORI

LA PAROLA AI MINORI

Il desiderio espresso dai figli durante l'audizione davanti al giudice conta ai fini della loro #collocazione. Ciò ha come diretta conseguenza un cambio rispetto alla situazione precedente, scattano la revoca dell’assegnazione della casa e quella del contributo per il #mantenimento #dei #figli. Così la Prima sezione civile del Tribunale di Roma (con provvedimento del 16 maggio,) ha modificato un provvedimento presidenziale togliendo la collocazione prevalente dei figli a una madre per il loro «desiderio espresso unanimemente» di abitare col padre.

Il giudice precisa che «una diversa collocazione, anche alternata, rischierebbe, infatti, di inasprire i rapporti tra i minori e la #madre ed accentuare il sentimento di ostilità che i minori manifestano verso la stessa». Tale decisione è stata presa perché «la regola di giudizio imposta al giudice, in ordine all’#affidamento del #minore ed ai provvedimenti conseguenti, è unicamente l’interesse morale e materiale della prole».

Alla luce di un tale richiamo normativo, proprio rilevando come le parole dei figli abbiano evidenziato un’elevata #conflittualità #genitoriale, oltre che «rapporti problematici con la madre», il giudice ha disposto l’affido ai servizi sociali per ristabilire al più presto l’affidamento genitoriale.

Ciò è stato ritenuto necessario per individuare «interventi necessari a ripristinare un sano ed equilibrato rapporto dei figli con la madre ed a realizzare un contenimento della conflittualità (sostegno alla genitorialità, terapia familiare, terapia individuale dei genitori o altro)». Per consentire la miglior operatività ai servizi il giudice ha, inoltre, stabilito che i responsabili degli interventi «dovranno raccordarsi con la Ctu anche per concordare il progetto di presa in carico e dovranno monitorare costantemente l’andamento delle relazioni familiari, relazionando in merito ogni quattro mesi, e segnalando tempestivamente a questo giudice, ogni comportamento nocivo per i minori, o comunque inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale». Il provvedimento chiede ai servizi la diligenza di segnalare «l’eventuale proficua conclusione degli interventi messi in campo», in modo che si possa rientrare nei canoni dell’affidamento ex lege.

Dalla modifica delle disposizioni sull’allocazione dei figli deriva la necessità di statuire sull’assegnazione della casa coniugale che, coerentemente, è stata riformulata, disponendola in favore del padre, quale genitore collocatario. Alla madre sono stati lasciati 60 giorni per cambiare casa, asportando i propri effetti personali.

Altrettanto evidentemente è stata disposta l’ulteriore modifica di revoca dell’assegno per il mantenimento dei figli inizialmente disposto in favore della madre, sempre quale genitore collocatario.

Nel medesimo provvedimento, a garanzia del diritto dei figli minori a mantenere dei rapporti significativi con entrambi i genitori, è stato disposto – un espresso calendario di visita e frequentazione – che, però proprio alla luce delle difficoltà espresse dai minori nel relazionarsi con la madre - non prevede nel corso della frequentazione ordinaria alcun pernotto dei figli con la stessa, né nel corso della settimana, né per il fine settimana; lasciando, evidentemente, la regolamentazione, futura, di questi, all’intervento dei servizi sociali.

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