La responsabilità dei sindaci dipende da quella degli amministratori

La responsabilità dei sindaci dipende da quella degli amministratori

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L’art. 2407 c.c. prevede che “i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico [e] sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”. A tale proposito, il Tribunale di Roma (Trib. Roma, Sez. III, 11 ottobre 2016, n. 18778) ha ribadito che la responsabilità dei membri del collegio sindacale è strettamente connessa a quella degli amministratori, essendo legata a quest’ultima da un rapporto di dipendenza.

Infatti, le azioni promosse contro i sindaci “assumono carattere di dipendenza nel rapporto con quelle proposte nei confronti degli amministratori, con la conseguenza che l’accertamento della responsabilità degli amministratori viene a configurarsi come presupposto necessario per l’affermazione della responsabilità dei sindaci per omesso controllo”. Sicché, ove non sia ritenuta sussistente alcuna responsabilità in capo agli amministratori, i sindaci non potranno rispondere ai sensi dell’art. 2407 c.c.

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